Segnalazione crif per sconfinamento fido sotto gli 800 euro


Segnalazione centrale rischi, segnalazione in centrale rischi Banca d'Italia e nei sistemi di informazione creditizia - tempi di permanenza





Sono un titolare di una ditta individuale, da un anno ho un fido di 5 mila euro presso una banca, non ho mai avuto alcun finanziamento.

Pochi giorni fa ho fatto richiesta presso un concessionario per un’auto, importo 18 mila euro (ho un reddito in UNICO 2015 di 27.500 euro), esito: RIFIUTATO (nonostante sia anche convenzionato con la stessa finanziaria nella mia ditta individuale, e gli faccia fare 6-7 finanziamenti al mese) come motivazione: in crif risultano degli sconfinamenti del fido. (ho anche richiesto la crif ed è vero che risultano questi extra fido sempre sotto gli 800 eur, ma nelle note c’è il semplice TRATTINO, nessuna nota di sofferenza/perdita).

E’ sufficiente questo per rifiutarmi il credito? La banca avrebbe dovuto avvisarmi? Premetto che gli sconfinamenti durano 1-2 giorni e rientro sempre, pagando 50 euro anche per 1 euro di sconfinamento, la banca non mi ha mai fatto alcun problema. (oggi ad esempio sono a +2500)

Come dovrei comportarmi, e se chiudo il fido quanto dureranno queste segnalazioni?

Chiariamo subito che è difficile, per non dire impossibile, contestare il rifiuto di concedere il credito richiesto: la banca o la finanziaria hanno piena autonomia nel valutare il merito creditizio dell’istante e tale giudizio è insindacabile nel merito.

La questione va dunque affrontata sul versante della eventuale illegittimità della segnalazione effettuata per lo sconfinamento di fido.

Per l’Arbitro Bancario Finanziario è illegittima la segnalazione del nominativo del debitore in una Centrale Rischi quando e’ riconducibile ad un mero ritardo nel pagamento ed è invece classificata come sofferenza.

Nel caso che lei espone, tuttavia, nella causale non c’è alcun riferimento ad una situazione di sofferenza: la segnalazione si limita a registrare l’effettivo ritardo verificatosi nella copertura del fido.

Il problema vero risiede allora nella circostanza che, molto spesso, l’operatore cui è demandato il compito di valutare il merito creditizio del richiedente, sulla base di una visura in CRIF, non presta la dovuta attenzione alla causale dell’iscrizione in Centrale rischi (come dovrebbe fare) limitandosi a rilevare semplicemente l’assenza/presenza del nominativo.

In questo senso, l’Arbitro bancario Finanziario si è già espresso rilevando che se può essere credibile che in molti ambienti non si distingue, purtroppo, tra la segnalazione effettuata per una sofferenza conclamata e quella riconducibile ad un semplice ritardo nel pagamento (e che pertanto poco ha a che spartire con la reputazione di buon pagatore del segnalato) tuttavia si deve considerare che le regole alla base dell’iscrizione in Centrale Rischi non possono essere censurate solo perché si sospetta che qualcuno non le conosca o non le capisca.

Diverso è il discorso relativo al mancato preavviso dell’imminente segnalazione. Secondo la normativa vigente i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo in una Centrale Rischi, sono due:

  1. la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati;
  2. il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi.

Più specificatamente l’Arbitro Bancario Finanziario, sulla base dell’assunto che quello di preavviso è un obbligo ex lege che incombe sul segnalante e che l’adempimento di tale obbligo è condizione di legittimità della susseguente segnalazione del cliente in Centrale Rischi, ritiene che gravi sulla banca l’onere della prova di avervi adempiuto.

Il suggerimento è allora quello di inoltrare reclamo scritto alla banca, con raccomandata AR, lamentando l’omessa comunicazione del preavviso di iscrizione in CRIF (preavviso le avrebbe dato modo di regolarizzare tempestivamente le posizioni segnalate evitando i pregiudizi che dall’iscrizione sono poi derivati) e chiedendo l’immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) per gli evidenti vizi di illegittimità rilevati nella procedura seguita.

Per le info inerenti il ricorso all’ABF è possibile consultare questa sezione, ed in particolare, questo articolo.

Dovrà attendere 30 giorni dalla data in cui, prendendo visione della ricevuta di ritorno, risulterà essere stata consegnata alla banca l’istanza di reclamo. Se la risposta non perviene in questo lasso di tempo, non è chiara, oppure non porta alla cancellazione del suo nominativo dalla CRIF, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario con un ricorso.

Si tratta di una procedura semplice da seguire: non è necessaria l’assistenza legale e il ricorso può anch’esso essere inviato con raccomandata AR. Le spese assommano a 20 euro.

All’Arbitro può essere richiesto anche un risarcimento danni disposto in via equitativa.

16 Luglio 2015 · Ludmilla Karadzic


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