Abbiamo ottenuto una rinegoziazione del mutuo di 12 rate: praticamente sono state spostate alla fine del mutuo prolungandolo di un anno, ma ciò nonostante abbiamo scoperto di essere segnalati in crif come inadempienti e morosi di più di otto rate. Ma è mai possibile tutto questo? Possiamo intentare una causa nei confronti della banca?
Se la rinegoziazione è intervenuta dopo l’omesso o ritardato pagamento di almeno due rate del mutuo c’è da dire che in questo caso può legittimamente scattare la segnalazione in Centrale Rischi che permarrà per due anni a partire dalla data di regolarizzazione, ovvero quella in cui è stato formalizzato il contratto di rinegoziazione.
Se, invece, il mutuatario ha fruito della sospensione cosiddetta ABI (senza ritardi ed omissioni nel pagamento delle rate), in questo caso, e solo in questo caso, sussistono gli estremi per ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) allo scopo di denunciare l’illegittima iscrizione in Centrale Rischi e richiedere un risarcimento danni alla banca.
11 Gennaio 2018 · Piero Ciottoli
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