Segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia otto anni dopo





Responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori, responsabilità patrimoniale nelle società di persone





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Dovendo fare un mutuo, con mio notevole disappunto ho scoperto di essere iscritto alla Centrale Rischi per una somma di circa 9 mila euro.

Facendo tutte le visure presso la Banca d’Italia ho scoperto che:
Unicredit nel 2004 ha iscritto la Snc di cui ero amministratore, cancellata dal Registro delle Imprese nel giugno 1996, presso la Centrale Rischi per un residuo passivo su di un conto corrente su cui venivano addebitate le rate di un Flexi Credito contratto nel 1992 della durata quinquennale.

Dopo di che il credito è stato ceduto due volte a società di recupero che a tutt’oggi continuano a segnalare tale sofferenza.

Quindi io mi ritrovo segnalato di riflesso come Socio della Società in nome collettivo segnalata alla centrale rischi.

Il mio quesito pertanto è quello di conoscere se la prima segnalazione effettuata da Unicredit nel 2004 di una società cancellata ben 8 anni prima è legittimo?

A mero titolo informativo, segnalo di non aver mai ricevuto da Unicredit alcuna richiesta, di recupero del credito, né alcuna segnalazione preventiva di iscrizione alla Centrale Rischi della Banca di Italia.

Indipendentemente dall’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, il socio in nome collettivo è solidalmente ed illimitatamente responsabile per i debiti assunti dalla società stessa. La prescrizione di un credito di natura finanziaria è decennale.

E’ pertanto possibile che il creditore, riscontrato l’esito negativo dei tentativi stragiudiziali finalizzati ad ottenere il rimborso della pretesa, abbia deciso, dopo otto anni, di classificare la posizione debitoria in sofferenza, con conseguente obbligatoria segnalazione in CR Bankitalia.

Per quanto attiene il presunto mancato preavviso di segnalazione, va innanzitutto considerato che la raccomandata AR inviata dalla banca potrebbe essere stata correttamente notificata per compiuta giacenza nell’ufficio postale in occasione di una temporanea assenza del destinatario (e, come spesso accade, sia andato smarrito l’avviso di giacenza lasciato dal postino nella cassetta postale).

Va poi ricordato che l’inadempimento relativo al preavviso di segnalazione è ormai considerato, per giurisprudenza prevalente, solo un aspetto formale della procedura: in poche parole, anche senza preavviso, la segnalazione in centrale rischi resta comunque legittima quando sussistano una pluralita’ di indici, concordanti gravi e precisi che inducano a ritenere razionalmente che l’informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del ricorrente, anche se non nella forma di comunicazione effettuata tramite raccomandata. (Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario – decisione numero 3089 del 24 settembre 2012.)

STOPPISH

31 Agosto 2016 · Ornella De Bellis

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