Segnalazione a garante privacy su operato concessionario della riscossione coattiva?





Cartella esattoriale (o cartella di pagamento), pignoramento stipendio





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Ho ricevuto da poco una richiesta di pagamento da parte del riscossore Abaco per conto di una comune (si tratta di una vecchia multa). Premesso che ho intenzione di pagare data la cifra irrisoria € 130, vovevo comunque chiedere se tale agenzia di riscossione possa essere oggetto di reclamo al Garante della Privacy per i modi con cui hanno operato.

Chiarisco infatti che anche il mio datore di lavoro ha ricevuto un’analoga raccomandata dove si fa menzione ad un pignoramento presso terzi (quindi di una parte del mio stipendio presso questa ditta). Non capisco il motivo pero’ di notificare contestualmente anche al mio datore di lavoro (dato che il termine perentorio per il pagamento e’ di 60 gg e non e’ ancora scaduto) e credo che la fattispecie configuri un illecito dal punto di vista della privacy.

Perche’ le intenzioni molto aggressive di questo riscossore si possono capire, e non fa una piega nemmeno il pignoramento presso terzi che il codice permette, ma sono perplesso sulle modalità. C’e’ un passaggio della lettera in cui si intima addirittura ad un terzo (la società per la quale lavoro) di pagare direttamente (che e’ cosa ben diversa dal pignorare una quota dello stipendio, eventualmente). Leggendo poi su alcuni forum questo è proprio successo e si sono avuti casi di datori di lavoro che, all’insaputa del proprio dipendente, hanno pagato.

L’articolo 72 bis del dpr 602/1973 concede facoltà all’agente della riscossione di notificare al datore di lavoro del debitore inadempiente (direttamente e senza passare per il giudice come avviene quando il credito da riscuotere non è vantato da una Pubblica Amministrazione) l’ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui procede.

Naturalmente. l’ordine diretto può essere notificato al datore di lavoro decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale in assenza di adempimento del debitore.

Ora se lei ha ricevuto un avviso di intimazione al pagamento (quella che lei chiama richiesta di pagamento, successivo alla notifica della cartella esattoriale, notifica che può essere stata perfezionata anche per compiuta giacenza in occasione di una sua temporanea assenza dal luogo in cui vive – dunque a sua insaputa) il comportamento di Abaco è pienamente legittimo.

Altrimenti ha tutte la ragioni per lamentarsi con il Garante per la protezione dei dati personali.

STOPPISH

29 Luglio 2018 · Roberto Petrella

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