Sanzione amministrativa per trasferimento di denaro contante di importo superiore a tremila euro


Norme antiriciclaggio - limiti di utilizzo del contante





E’ capitato di aver prelevato complessivamente 40 mila euro in contanti, in due successivi prelievi dal mio conto corrente, soldi che mi servivano per un prossimo viaggio negli States: ma sfortuna ha voluto che nella stessa giornata, un altro correntista che io non conosco, ha versato 40 mila euro in contanti sul proprio conto corrente e poi, per lo stesso importo, ha effettuato un bonifico sul conto corrente di un terzo soggetto dal quale, due mesi prima, guarda caso, avevo acquistato un appartamento.

Una settimana fa, circa un anno dopo le operazioni appena descritte, dal Ministero delle Finanze mi è stata notificata una salatissima (4 mila euro) sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 231/2007, per avere effettuato, a loro dire, transazioni finanziarie in contanti oltre il limite consentito.

Vorrei ricorrere in giudizio perché anche se la somma girata al terzo soggetto fosse legata alla compravendita dell’appartamento, non si tratterebbe certo di di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, a cui si riferisce la normativa, asseritamente violata, nell’ingiunzione. Voi cosa ne pensate, posso vincere il ricorso?

L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 231/20017 dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a tremila euro.

La norma è chiarissima: la finalità del controllo delle movimentazioni di denaro, quando abbiano ad oggetto importi elevati, viene perseguita dalla normativa che si propone lo scopo di difendere la collettività da questo tipo di operazioni che presentano una decisa attitudine ad eludere la tracciabilità dei passaggi e non solo perchè riconducibili al riciclaggio dei proventi di attività criminose (cosiddetto denaro sporco) o al finanziamento del terrorismo. Quindi, come il Ministero dell’Economia e delle Finanze presume, nella fattispecie, anche quando l’operazione vietata può essere ricondotta a “semplice” evasione fiscale.

Peraltro, la Corte di cassazione ha recentemente ed esplicitamente chiarito, con l’ordinanza 10147/2018, che, anche qualora sia provato che l’operazione in contanti non abbia avuto come scopo il riciclaggio di denaro sporco, ciò non significa che non sia stata commessa la violazione amministrativa.

28 Agosto 2019 · Annapaola Ferri


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