Sanzione amministrativa per assegno protestato





Chiariamo innanzitutto che per un assegno non trasferibile scoperto, la banca non deve necessariamente elevare il protesto, se non vi sono giranti.





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Io ero uno dei soci di una SRL Semplificata che abbiamo deciso di mettere in liquidazione a partire dal dicembre scorso. Purtroppo, dovendoci arrivare dei pagamenti, che evidentemente non sono arrivati, un assegno è stato respinto per mancanza di fondi. Nel mese di dicembre sono scaduti i 60 gg. Io, avendo firmato in nome della società, ho posto sull’assegno anche il timbro e la denominazione di tale società. Tralasciando il fatto che non eravamo stati informati precedentemente di tale uso, essendo nuovi nell’ambiente imprenditoriale, né dalla banca, né dal nostro consulente, questa volta il timbro è stato messo.

Non ci sono arrivate altre comunicazioni fino a quando è arrivata a me la comunicazione del prefetto dell’avvenuto illecito.

Controllando non risulta nessun protesto ne’ sulla società, ne a mio nome.

Ecco le mie domande:
Essendoci il timbro della società, la banca puo’ elevare il protesto anche sulla mia persona?

Essendomi arrivata la lettera dal prefetto, suppongo che sia lecita anche se ho agito a nome della società, ma se mi trovassi nell’impossibilità di pagare?

Essendo l’illecito a mio nome, naturalmente ci sono delle conseguenze anche sulla mia capacità di effettuare azioni in banca, immagino. Ma se il protesto, da quello che ho letto, non puo’ essere fatto sulla mia persona, proprio per non ledere queste capacità, avendo io agito per conto della società, in questo modo non si ottiene la stesa cosa?

Mi scuso della poca chiarezza e poca sintesi, ma per me è veramente difficile capire certe cose.

Chiariamo innanzitutto che per un assegno non trasferibile scoperto, la banca non deve necessariamente elevare il protesto, se non vi sono giranti.

C’è, invece, sicuramente, la segnalazione al CAI in assenza di pagamento tardivo (o, in seconda presentazione) decorsi 60 giorni dalla presentazione allo sportello. E c’è la segnalazione al Prefetto.

Il debitore è senz’altro la società e del debito derivante dal mancato pagamento dell’assegno ne risponderanno i soci nei limiti e secondo le modalità previste dalla natura della compagine sociale (società di persone o di capitali).

La segnalazione coinvolge la società e comporta la revoca di sistema, ovvero l’inibizione ad emettere assegni tratti dal conto corrente del soggetto giuridico per almeno sei mesi.

Ma la sanzione prefettizia riguarda colui che firma l’assegno, che, per quanto amministratore o socio, ha la responsabilità di verificare che sul conto corrente della società ci siano i fondi disponibili per il pagamento dell’importo promesso.

Come per tutte le sanzioni amministrative, in caso di inadempienza, seguirà la solita cartella esattoriale.

Per quanto attiene le altre conseguenze, emergerà senz’altro il suo nome come amministratore e socio con potere di firma di una società segnalata in CAI, e potrebbe, pertanto, avere problemi ad ottenere un prestito personale.

STOPPISH

7 Febbraio 2015 · Marzia Ciunfrini

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