Sanzione amministrativa da accertamento autovelox – Il trasgressore fa ricorso contro la decurtazione dei punti patente asserendo di non essere sicuro che fosse lui a guidare e non intende nemmeno pagare la sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità


Quando Il trasgressore fa ricorso contro la decurtazione dei punti patente asserendo di non essere sicuro che fosse lui a guidare

Mi è arrivato a casa il verbale di violazione al codice della strada, un autovelox ha rilevato che la mia macchina superava il limite consentito, io ero a scuola e la mia macchina la usa anche mio padre quindi abbiamo subito compilato il verbale per la decurtazione dei punti mettendo lui come trasgressore perché voleva togliermi questo problema. Ma siccome lui non è certo di esser stato alla guida quel giorno, dice di poter averla prestata a qualcun altro, vuole fare ricorso dichiarando che non essendo stato un agente fisico a contestare immediatamente la violazione non possiamo avere la certezza di chi sia stato.

È possibile fare una cosa del genere?

Nel caso in cui il trasgressore non paghi e faccia ricorso per questa ragione, il proprietario subirebbe comunque delle conseguenze?

La Corte di cassazione, con ordinanza 9555/2018, ha effettivamente stabilito che non ricordare chi era alla guida in un determinato giorno non comporta la sanzione accessoria della decurtazione di punti dalla patente.

Per non complicare le cose il ricorso, tuttavia, andrebbe presentato dal proprietario del veicolo (nella fattispecie la figlia) e non dal soggetto a cui il proprietario ricorda di aver affidato il veicolo in quel giorno (nella fattispecie, il padre).

Nell’ipotesi, invece, che il genitore voglia presentare lui il ricorso, la figlia sanzionata dovrà dichiarare di aver affidato il veicolo al proprio genitore.

Per quel che riguarda la seconda domanda, forse va precisato che l’eventuale ricorso riguarderebbe esclusivamente la decurtazione dei punti patente e non l’accertamento della violazione che ha originato la sanzione amministrativa, sanzione che, quindi, comunque dovrà essere pagata da qualcuno. Se non vi provvede spontaneamente l’affidatario del veicolo e presunto trasgressore, l’ente creditore esigerà la riscossione coattiva della sanzione amministrativa dal proprietario del veicolo, ex articolo 196 del codice della strada (Principio di solidarietà) secondo il quale della sanzione risponde sempre, solidalmente, l’intestatario del veicolo alla data dell’accertamento dell’infrazione al codice della strada.

Infatti, nei casi di solidarietà, l’amministrazione può scegliere su quale dei debitori rifarsi, in caso di mancato pagamento, con l’attivazione della procedura di riscossione coattiva.

28 Marzo 2022 · Giuseppe Pennuto

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