Ritardo pagamento finanziaria – Espropriazione casa pignoramento stipendio o procedura ex legge 3/2012 (salva suicidi)









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Nel 2014 ho richiesto ad una finanziaria, a fronte di uno stipendio di € 2000 netti un finanziamento di € 25 mila (che è diventato di € 40 mila con gli interessi). Per tre anni ho pagato con regolarità il mio debito poi a seguito di una riduzione dello stipendio e avendo difficoltà con le rate ho iniziato ad usare la carta revolving (della stessa finanziaria) per poter effettuare i pagamenti.

In seguito ho perso il lavoro e ho ottenuto dalla finanziaria un anno di stop dal pagamento. Per un altro anno ho continuato a pagare entrambi i debiti anche se si sono accumulate rate insolute e adesso sono in ritardo di 4 rate ognuna.

Ho inoltre un mutuo con la banca per la prima casa che durerà ancora 10 anni con un capitale da restituire di circa € 110 mila euro (il mutuo intestato a me viene pagato dal padre di mio figlio con cui non convivo e non sono sposata).

Avendo trovato un nuovo lavoro ma con uno stipendio di € 800 ho chiesto più volte alla finanziaria di abbassarmi le rate (vorrei pagare un unica rata di circa 250 euro) in modo da poter pagare i miei debiti.

Mi hanno chiesto per questo un garante ma io sono sola con un bambino di 10 anni e non so come fare.

Vorrei sapere se potrebbero pignorarmi e vendere all’asta la mia casa (unico immobile in mio possesso) e come fare per evitarlo e saldare il mio debito.

Diciamo subito che è abbastanza improbabile che la finanziaria segua la strada del pignoramento immobiliare, dal momento che il ricavato di una vendita all’asta verrebbe assegnato prioritariamente al creditore ipotecario (la banca). E, la finanziaria procedente potrebbe restare con un pugno di mosche in mano, oltre che gravata dalle spese di procedura (che deve anticipare comunque, anche se sono accollabili al debitore in una successiva fase di riscossione coattiva).

In più, l’espropriazione potrebbe addirittura arrecare danno al creditore ipotecario (la banca) se il presumibile valore della casa, realizzabile tramite vendita all’asta, risultasse inferiore o poco superiore al debito residuo del mutuo ancora da rimborsare: paradossalmente, sarebbe la stessa banca ad opporsi ad una richiesta di espropriazione presentata al giudice dalla finanziaria creditrice.

Ne abbiamo parlato solo perchè, talvolta, il creditore non ipotecario minaccia di procedere a pignoramento ed espropriazione della casa (gravata da mutuo e ipoteca) di proprietà del debitore al solo scopo di intimorirlo e indurlo a soddisfare la pretesa in qualche modo (di solito, costringendo il debitore a contrarre altri prestiti con garante o a firmare cambiali, anche nella subdola consapevolezza che non potranno essere onorate).

Tuttavia, la finanziaria potrebbe procedere al pignoramento dello stipendio: in tale ipotesi, il debitore subirebbe un prelievo della busta paga pari al 20% della retribuzione percepita al netto degli oneri fiscali e contributivi. Si realizzerebbe, così, una sorta di ristrutturazione del debito (o consolidamento se più piace): entrambi i crediti rimasti inadempiuti (prestito e carta revolving) verrebbero rimborsati con un’unica rata mensile di 160 euro. Il rovescio della medaglia è che al capitale dovuto vengono aggiunte anche le spese di pignoramento e gli interessi di mora fino alla decisione giudiziale, aumentando il numero di anni necessari a servire il debito.

L’alternativa al pignoramento dello stipendio è quella di presentare un piano del consumatore, come consente la legge 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento: lei potrebbe evitare, in tal modo, le angosce derivanti da una, seppur remota, possibilità di perdere la casa e nello stesso tempo prospettare al giudice (in caso di omologazione del piano del consumatore il creditore è obbligato ad accettare la proposta) un piano di rientro di 160 euro/mese, compatibile con la sua situazione reddituale e patrimoniale e, comunque, equivalente a ciò che otterrebbe la finanziaria con il pignoramento dello stipendio.

Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ricevere adeguata assistenza nella presentazione di un piano del consumatore presso il Tribunale territorialmente competente.

Potrà cercare l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) più vicino al luogo in cui vive e lavora, semplicemente effettuando una ricerca su Google (o altri motori) con chiave OCC in aggiunta alla provincia o alla regione prescelta.

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9 Marzo 2019 · Loredana Pavolini

Usufruendo della legge 3 del 2012 si è obbligati a vendere la prima casa per poter accedere ad un nuovo piano di rientro con la finanziaria?

Evidentemente ci siamo spiegati malissimo: con la legge 3/2012, si può presentare un piano del consumatore, cioè una proposta in cui si dice al giudice: io potrei saldare il mio debito con la finanziaria con X euro al mese, in modo che, con lo stipendio residuo, riesca a tirare avanti dignitosamente.

Se il giudice omologa la proposta, la finanziaria creditrice è obbligata, per legge, a rispettare il piano, cioè ad accettare la rata di rimborso nell’importo mensile indicato.

La procedura prevista dalla legge 3/2012 può essere seguita anche per dar modo al debitore di liquidare volontariamente il proprio patrimonio per pagare i creditori. La prima domanda che sorge spontanea è quale sia il vantaggio di percorrere una strada simile. E’ presto detto: innanzitutto l’alienazione dei beni del debitore avviene a cura del debitore stesso, sul mercato libero e non all’asta; poi, qualora, dopo la liquidazione, emergesse un residuo da corrispondere ai creditori (banca e/o finanziaria), il debitore può chiedere anche l’esdebitazione, ovvero la liberazione (azzeramento) del debito residuo.

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15 Marzo 2019 · Chiara Nicolai

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