Rinuncia eredità dopo la pubblicazione del testamento in mancanza di successione

Accettazione tacita eredità, cartella esattoriale (o cartella di pagamento), eredità e successione












Il mio problema consiste in un debito di circa 70 mila euro verso la Serit Sicilia, come soggetto passivo personale diretto e come amministratore e socio di una SNC.

Nel 2000 viene pubblicato il testamento con il quale i mie genitori mi lasciano alcuni immobili (gli unici che possiedo), non abbiamo mai proceduto a fare la successione, ma da allora la mia esposizione è aumentata fino a ricevere dalla serit delle comunicazioni di ipoteca sui predetti immobili.

Nel 2010 mi sposo, premesso che anche mia moglie è socia della snc e che siamo in regime di separazione dei debiti, volevo sapere se è possibile, oggi procedere alla rinuncia dell’eredità. Ma sopratutto, in questo modo i miei beni andrebbero ai miei fratelli o alla mia figlioletta nata nel 2012?

La dichiarazione di successione serve più che altro allo Stato per esigere tempestivamente dall’erede le imposte catastale e ipotecaria sugli immobili ereditati: un modo come un altro per battere cassa.

Si tratta di importi che presto o tardi si aggiungeranno al già rilevante debito esattoriale da cui lei è gravato.

La rinuncia all’eredità non è più possibile farla, dal momento che l’eredità lei l’ha già ampiamente (seppur in modo tacito) accettata: tanto è vero che Serit Sicilia ha già iscritto ipoteca proprio sugli immobili che ha ritenuto (a ragione) essere ormai di sua proprietà.

Se può esserle di conforto, aggiungo che la rinuncia all’eredità non l’avrebbe salvata dalle grinfie di Serit Sicilia. I beni a cui lei avrebbe eventualmente rinunciato non sarebbero mai giunti nella disponibilità di sua figlia: e, dunque, non se ne faccia una colpa.

Infatti, se il debitore rinuncia ad una eredità, in danno di un proprio creditore (Serit Sicilia), questi può farsi autorizzare, dal giudice, entro cinque anni dalla data in cui è stata espressa la rinuncia, ad accettare l’eredità in nome e luogo del debitore, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito.

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8 Settembre 2014 · Ludmilla Karadzic