Come evitare l’accettazione tacita dell’eredità?


Accettazione tacita eredità, rinuncia eredità





Mio padre è deceduto ed ha un conto corrente aperto dal quale è stato prelevato l’importo per intero qualche giorno prima della sua morte.

Tuttavia, vorrei rinunciare ugualmente all’eredità per via di qualche residua cartella esattoriale. Devo innanzitutto provvedere alla rinuncia presso il tribunale o posso attendere i canonici 10 anni, passati i quali il diritto all’eredità è prescritto (sempre che io non venga chiamato prima dal creditore)?

Esiste inoltre un contratto di affitto a suo nome in qualità di conduttore e utenze ancora a lui intestate. Può l’atto del proseguire il pagamento del canone di affitto e il pagamento delle utenze a suo nome costituire un titolo per l’accettazione tacita dell’eredità (e quindi sarebbe meglio operare le adeguate volture), oppure non è necessario? Grazie

Com’è noto, l’accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.

L’accettazione dell’eredità, in altre parole, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.

Qualora il cliente che chiede la voltura delle utenze di luce e gas dichiara di essere erede dell’intestatario del contratto (oltre che con questi anagraficamente convivente alla data del decesso) la procedura di migrazione si indica tecnicamente come subentro totale o voltura umana (si tratta di una tipologia al confine fra voltura e subentro). Per legge, non ci sono spese e si può continuare anche a fruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali godute dal defunto, mentre il deposito cauzionale viene trasportato dal vecchio al nuovo titolare.

Pertanto, nel suo caso, sarà bene procedere con una semplice voltura delle utenze di luce, acqua e gas, e non con la cosiddetta voltura umana.

Anche per quanto riguarda il contratto di locazione ne va stipulato e registrato uno nuovo, a nome del chiamato intenzionato a rinunciare all’eredità, se si vuole continuare ad occupare l’abitazione del defunto.

Se il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni, o addirittura domicilia presso il defunto al momento del trapasso) e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte.

Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, il chiamato all’eredità decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice, con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.

Se, invece, il chiamato all’eredità, che intende rinunciare, non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario, comunque, deve essere redatto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

17 Dicembre 2016 · Lilla De Angelis


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