Rinuncia a eredità di un amministratore fallito due volte









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Se l’amministratore di una srl vanta un grosso debito (dell’ordine di oltre 200mila euro) nei confronti di Equitalia per contributi e Iva non versati e ha rinunciato a due eredità appena prima e nel corso dei fallimenti, può Equitalia disporre di impugnare le sue rinunce?

I creditori dei chiamati all’eredità che abbiano rinunciato, possono farsi autorizzare dal giudice, entro 5 anni dalla rinuncia alla eredita’, ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l’eredità in sostituzione del debitore chiamato.

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11 Agosto 2014 · Simonetta Folliero

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