Rinuncia all’eredità del debitore fallito
Com'è noto, il codice civile (articolo 524) prescrive che, se il debitore rinuncia ad una eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia.
Concessa l'autorizzazione ad accettare, il rinunziante e i creditori che hanno esperito l'azione non divengono eredi poichè la rinunzia conserva i suoi effetti.
I creditori hanno esclusivamente il diritto di soddisfarsi sui beni dell'eredità fino alla concorrenza del loro credito.
La dichiarazione di fallimento costituisce un elemento tale da far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del debitore, dato l’acclarato stato di insolvenza, non sia sufficiente a fare fronte a tutte le pretese creditorie e, dunque, costituisce presupposto oggettivo per l’esercizio dell’impugnazione della rinuncia all'eredita, per la cui ammissibilità non è necessario nemmeno che il credito del soggetto impugnante sia sorto prima della rinuncia del debitore chiamato all'eredità.
Con le considerazioni appena riportate, i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato l'ordinanza 8519/16.
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