Richiesta saldo di un finanziamento al consumo del 2001 – Ma non è prescritto?





Prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti





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Mi si chiede il saldo di circa 4 mila euro per un prestito al consumo per erogazione di un servizio – del quale per altro non ho mai usufruito – a fronte di una finanziamento accesso nel 2001.

Si specifica che il finanziamento risale a quando risiedevo a Milano per un corso di specializzazione finalizzato al lavorare con i bambini. Ma non ne ho mai usufruito perchè nello stesso anno – settembre – sono stata assunta a Taranto a tempo indeterminato nell’azienda presso la quale tutt’ora lavoro.

Sono stata contattata direttamente a casa da una persona che si è detta incaricata dal legale la quale mi ha sottoposto questa pratica e proponendo un saldo con bollettini intestati ad uno studio di 60 euro mensili per un ammontare totale di 4000 euro a fronte di un finanziamento di 13200 euro.

La prima rata la chiede in contanti per un ammontare di 100 euro e le successive a scadenza mensile. Nel pomeriggio mi ha ricontattato affermando che a mio nome c’era un altro finanziamento di 1300 euro per una palestra romana, stipulato nel 2010 a fronte del quale ho già versato 600 euro e ne chiedeva il saldo.

In questo caso la palestra mi aveva allora dispensato dal saldo comunicando alla società finanziatrice poiché anche in questo caso non ho potuto usufruire del servizio a seguito di un delicato intervento chirurgico.

Ora chiedo se la richiesta fattami ha ragione di esistere visto il lasso di tempo intercorso – nel primo caso 18 anni e nel secondo 10 – e durante il quale per altro non mi è mai stata inoltrate con nessun mezzo alcuna richiesta.

Posso difendermi in qualche modo? qualora debba comunque effettuarne il saldo posso chiedere una qualche garanzia anche prima di effettuarlo visto l’importo?

Per il primo prestito al consumo, quello erogato nel 2001, non entriamo nemmeno nel merito del collegamento esistente con il servizio a cui tale prestito era finalizzato e sulle corrette modalità, o meno del recesso.

Si tratta di un credito ormai ampiamente prescritto, il cui rimborso potrebbe essere preteso solo nel caso in cui il cessionario (perché evidentemente si tratta di una pratica ceduta dal creditore originario) fosse in grado di mostrare le raccomandate AR di diffida e messa in mora inviate al debitore prima dei dieci anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere versata la prima rata evasa (e nel caso in cui tale comunicazione fosse stata trasmessa prima del maggio 2008, ne occorrerebbe almeno una seconda).

Per quanto riguarda, invece, il finanziamento erogato per consentirle di svolgere attività fisica in palestra, andrebbe verificato se effettivamente il gestore non abbia continuato a percepire la retta: in questo caso, diciamo, che c’è stata da parte sua una certa dose di superficialità nel non avere richiesto documentazione circa la presunta “dispensa”.

Per entrambi i prestiti si tratta, comunque, degli ormai conclamati, odiosi tentativi di personaggi senza scrupoli che acquistano crediti deteriorati o, addirittura inesigibili in quanto prescritti, nel tentativo di trovare il debitore sprovveduto che, intimidito e preoccupato dalle possibili conseguenze dell’inadempimento, ci casca e paga.

Prima di decidere se pagare o meno, deve considerare che lo stipendio che lei percepisce potrebbe essere pignorato nella misura del 20%, massimo, al mese per entrambe le pretese. Ma per ottenere il prelievo dal suo stipendio, il soggetto che asserisce di avere acquisito il diritto a procedere dovrebbe chiedere un decreto ingiuntivo al giudice. In tale evenienza egli dovrebbe esibire la documentazione di intervenuta cessione del credito e l’estratto conto che porta a determinare l’importo debente, partendo dal capitale a debito iniziale e mostrando gli interessi applicati nel tempo. Tenga conto che si tratta di attività giudiziali che richiedono di anticipare importi non trascurabili. Inoltre, e questo è l’aspetto più importante, trattandosi di prestiti al consumo, il Tribunale adito dovrebbe essere quello del consumatore, cioè Taranto. Una volta ottenuto un decreto ingiuntivo, il debitore accorto, affiancato da un legale serio, potrebbe facilmente opporsi, eccependo la prescrizione o dimostrando di non aver fruito del servizio per il quale era stato erogato il credito al consumo.

Questo lo scenario peggiore: ma, per porre fine alla questione, come quasi sempre accade, sarà sufficiente comunicare al presunto creditore che non si intende in alcun modo pagare, che se l’interlocutore ritiene proprio diritto esigere la pretesa, potrà rivolgersi pure al giudice, astenendosi, nel frattempo, dal continuare a stabilire qualsiasi contatto telefonico non gradito e non consentito in base alle norme che tutelano la privacy.

La regola aurea in queste situazioni è quella di esternare determinazione, non mostrarsi intimiditi dalle minacce di conseguenze legali, limitare il contatto semplicemente all’ammonimento a non persistere ad utilizzare il canale telefonico, non mostrasi disponibile ad eventuali trattative che prevedano sconti e pagamenti rateali presumibilmente convenienti.

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18 Maggio 2018 · Ludmilla Karadzic

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