La trattenuta mensile per il recupero di un indebito pensionistico è pari al quinto della pensione lorda – Sulla trattenuta si applica poi un abbattimento che varia per fasce di reddito





Recupero indebiti pensionistici





Stai visualizzando 5 post - dal 1 a 5 (di 5 totali)

L’inps mi trattiene un quinto del lordo della pensione per recuperare una somma che loro ritengono indebitamente erogata. Controllando il mio cedolino della pensione, ho notato che la nuova trattenuta non riduce l’imponibile fiscale.

Trovo questo non corretto, poichè sulla somma che loro ritengono indebitamente erogata pagai a suo tempo l’irpef.

Vorrei sapere se è normale che la trattenuta per la restituzione di un debito pensionistico non riduca l’imponibile fiscale. Nel caso che questo non sia normale, come devo precedere per richiedere la correzione del calcolo dell’imponibile fiscale?

Per redditi lordi superiori a quattro volte il trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo previdenziale per i lavoratori dipendenti (in soldoni, parliamo di redditi superiori a euro 26 mila e 98,26) la trattenuta mensile per la restituzione di quanto indebitamente percepito dal pensionato è pari al quinto dell’importo totale della pensione, al lordo delle ritenute fiscali (tenuto conto della salvaguardia del minimo vitale) senza alcun abbattimento.

Per redditi lordi pari o inferiori a 8.298,30 euro, l’abbattimento (sempre riferito al 20% della pensione lorda) è del 60%; per redditi lordi superiori a 8.298,30 euro e inferiori o uguali a 13.049,14 euro, l’abbattimento è del 40%; per redditi lordi superiori ad euro 13.049,15 e e inferiori o uguali a 26.098,28 euro l’abbattimento è del 20%.

Si tratta di quanto disposto dalla circolare INPS 47/2018.

STOPPISH

3 Novembre 2018 · Tullio Solinas

È normale che la trattenuta per il recupero di un indebito pensionistico non riduca l’imponible fiscale? Mi spiego meglio con un esempio: ho ricevuto per un anno una pensione indebita di 30000 euro lordi. Su questi circa 7000 euro sono stati trattenuti per il pagamento dell’IRPEF. Io ho quindi effettivamente ricevuto solo 23000 euro. Ora però l’inps mi chiede indietro l’intera somma di 30000 euro, e la trattenuta che operano per questo recupero non sta incidendo sull’imponibile fiscale. Questo vuol dire che sto restituendo all’inps anche i 7000 euro che l’inps ha trattenuto per il pagamento dell’IRPEF. Trovo questo scorretto.

Avevamo già compreso il problema dalla prima domanda e capito che lei è un percettore di pensione lorda superiore a 26.098,26 euro: possiamo non essere d’accordo sul contenuto della circolare INPS 47/2018, ma la normativa applicabile resta quella in tale circolare riportata. Dura lex, sed lex.

Comunque, lei non sta restituendo anche l’IRPEF trattenuta sull’indebito (i 7 mila euro), ma sta semplicemente saldando quello che ha effettivamente percepito (i 23 mila euro), in modo semplicemente più rapido rispetto ad un pignoramento, attraverso, cioè, una rata di importo maggiore del 20% della pensione al netto degli oneri fiscali. Si toglierà prima il pensiero, ma senza versare un euro in più rispetto a quanto a suo tempo percepito indebitamente (escludendo, naturalmente, gli interessi legali – ma si tratta di ben misera cosa).

STOPPISH

3 Novembre 2018 · Tullio Solinas

Mi stanno trattenendo circa 600 euro al mese per i prossimi 50 mesi (hanno iniziato a Ottobre di quest’anno), sommati fanno i circa 30 mila euro lordi della pensione che ho ricevuto nel periodo da Ottobre 2012, quando ripresi a lavorare come dipendente pubblico, a Settembre 2013, quando smisi definitivamente di lavorare. Fortunatamente non mi stanno chiedendo alcun interesse, né alcuna penale (questo è scritto esplicitamente nella raccomandata che mi hanno inviato a maggio). Non avendo la liquidità per pagare tutto in una unica soluzione, preferisco questa trattenuto, vista anche la assenza di interessi.

Ho ricercato un po’ di informazioni online e ho trovato questo articolo che può essere interessante per altri nella mia situazione: http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABjWMeR/0

Sembra confermare che, come mi avete risposto, io sia tenuto a restituire solo il netto di quanto ho effettivamente versato. Però è consuetudine che venga notificato il lordo e che poi: o la trattenuto riduca l’imponibile fiscale; o si debba presentare domanda alla agenzia delle entrate per avere in dietro le tasse pagate in eccesso. Poiché nel mio caso la trattenuta non riduce l’imponibile, dovrò chiedere all’agenzia delle entrate la restituzione della tasse pagate in eccesso.

Innanzitutto grazie a lei per il prezioso contributo: è sempre utile e proficuo avere un feedback anche in contestazione alla risposta fornita, ma non sempre si incontra tanta cortesia.

Tuttavia, la questione da accertare resta essere l’importo totale di cui l’INPS chiede il rimborso: la circostanza che venga trattenuto un quinto del rateo pensionistico al lordo deli oneri fiscali non vuol dire automaticamente che l’INPS pretenda la restituzione di quanto a suo tempo da lei percepito indebitamente al lordo degli oneri fiscali.

Peraltro, se come lei scrive trattenendo circa 600 euro al mese per i prossimi 50 mesi (hanno iniziato a ottobre di quest’anno), sommati fanno i circa 30 mila euro lordi della pensione che ho ricevuto nel periodo da Ottobre 2012 vuol dire proprio che all’INPS lei restituirà solo quanto effettivamente percepito al netto degli oneri fiscali.

A meno che lei non intenda trattarsi di 30 mila euro euro non ricevuti, ma frutto delle somme indicate nei cedolini mensili, dunque al lordo degli oneri fiscali dovuti: se così fosse, l’imposta da lei rimborsata sarà automaticamente dedotta a cura dell’INPS dagli oneri fiscali relativi ai ratei pensionistici correnti per cui, alla fine, si tratterebbe solo di una partita di giro riconducibile a questioni contabili (fra erario e Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), ma neutra nei confronti del pensionato.

STOPPISH

6 Novembre 2018 · Annapaola Ferri

L’INPS mi chiede indietro la pensione di anzianità che mi ha pagato tra Ottobre 2012 e Settembre 2013, poichè in quel periodo sono stato riassunto come dipendente pubblico. Faccio notare che in quel periodo ho pagato i contributi pensionistici e ho fatto la dichiarazione dei redditi correttamente.

L’articolo 13 comma 2 della legge 412/1991 dice: “L’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” Concetto anche ribadito dalla sentenza 482/2017 della corte di cassazione:”non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte salvo che l’indebita prestazione sia dovuta al dolo dell’interessato”

Da questo mi sembra di capire che l’INPS avrebbe dovuto controllare la mia situazione reddituale nel 2012 e 2013 e chiedermi la restituzione della pensione entro fine 2014. Possono ora, a distanza di 5 anni dall’ultimo pagamento contestato, dirmi che si erano sbagliati e che devo restituire la pensione?

Per giurisprudenza consolidata, nonchè per quanto disposto all’articolo 13 comma 1 della legge 412/1991, nel termine “dolo” possono essere ricomprese, oltre che l’attività illecita dell’interessato, anche l’indicazione di dati incompleti o l’omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto alla prestazione, purché l’omissione non riguardi atti o fatti già noti all’Istituto.

La prescrizione decennale del diritto dell’INPS di riscuotere prestazioni indebite decorre dal giorno in cui l’Istituto ha avuto conoscenza dell’insorgenza del credito: nella fattispecie dal momento in cui è stata presentata la dichiarazione 2013 redditi 2012 o è stata emessa la certificazione unica 2013 dal datore di lavoro, quando l’INPS è venuta a conoscenza della prestazione lavorativa resa dal pensionato nell’ultimo trimestre 2012.

Per quanto attiene la violazione dell’articolo 13 comma 2-bis della legge 412/1991, laddove è previsto che il recupero dei ratei, eventualmente erogati in eccedenza dall’INPS, debba avvenire entro il biennio successivo a quello in cui è stata verificata la situazione reddituale del percipiente, bisognerebbe verificare se entro tale termine non le sia stato notificato, magari per compiuta giacenza (in occasione di una sua temporanea assenza) un provvedimento di recupero dell’indebito: si tratta, infatti, dell’atto con cui si perfeziona il recupero ai sensi delle normativa citata.

In ogni caso, sul tema vanno segnalate autorevoli interpretazioni più estensive, secondo le quali il limite temporale stabilito per il recupero dal citato articolo 13, comma 2 (e successivamente 2 bis) della legge n. 412/1991, deve ritenersi riferito all’intero procedimento amministrativo.

A conforto di tali interpretazioni estensive si rimanda a quanto chiarito con la sentenza 166/1996, della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 11-quinquies, della legge 638/1983 (nella parte in cui consente alle gestioni previdenziali di procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza a titolo di trattamento minimo anche in deroga ai limiti temporali posti dalla disciplina vigente), ha stabilito che … il limite, così individuato, della ripetibilità sancita dalla disposizione denunziata, non può trovare applicazione immediata dal momento in cui si determinano per l’INPS le condizioni di verificabilità del reddito dell’assicurato. Perché i dati disponibili siano effettivamente acquisiti dall’Istituto e immessi nei circuiti delle verifiche contabili sono necessari tempi tecnici, che il giudice valuterà avuto riguardo eventualmente ai termini indicati dall’art. 13, comma 2, della legge 412/1991, non applicabile ratione temporis nei casi di specie, ma utilizzabile come criterio di orientamento.

Il principio enunciato dal giudice delle leggi è stato poi seguito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 11484/1996.

STOPPISH

7 Novembre 2018 · Ludmilla Karadzic

Stai visualizzando 5 post - dal 1 a 5 (di 5 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Cartelle esattoriali multe e tasse » La trattenuta mensile per il recupero di un indebito pensionistico è pari al quinto della pensione lorda – Sulla trattenuta si applica poi un abbattimento che varia per fasce di reddito. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.