Responsabilità patrimoniale del socio di cooperativa a responsabilità limitata





Responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori, responsabilità patrimoniale nelle società di persone





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Sono socio di cooperativa edilizia a responsabilità limitata, composta da tre lotti con terreni comprati dai soci. Un lotto riceve i finanziamenti per 32 alloggi. In sede notarile viene redatto il piano economico dove si evince che il finanziamento, più il contributo dei soci copre la spesa degli alloggi e la sistemazione esterna. Ultimati i lavori, nel 2008 la ditta costruttrice fallisce. La curatela del fallimento, chiede alla cooperativa, per mancato pagamento di tre SAL € 500000 più more. Nei rogiti i soci sottoscrivono l’impegno a saldare eventuali debiti non sapendo l’entità dell’enorme debito. L’articolo 2518 del codice civile, ci puo’soccorrere?

Eventualmente vi sono le condizioni per citare in giudizio gli amministratori che hanno provocato il debito? Non ci sono delibere che abbiano avallato il debito.

Non solo l’articolo 2518 del codice civile soccorre i soci della società cooperativa, ma anche il precedente articolo 2462, in base al quale, nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Per quanto attiene la possibilità di citare in giudizio gli amministratori non è assolutamente possibile formulare un parere senza prima individuare eventuali irregolarità commesse nella gestione della cooperativa.

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13 Marzo 2019 · Tullio Solinas

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