Pignoramento dei beni presso il debitore – Residenza fiscale persone fisiche residenza anagrafica e domicilio abituale





Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





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Nel caso la residenza anagrafica di una persona fisica differisca dalla residenza fiscale, il pignoramento è possibile anche presso la residenza fiscale anche se vi vivono e risiedono I suoceri? O l’esecuzione forzata avviene solo presso la residenza anagrafica del debitore?

La residenza fiscale dichiarata dal debitore è il luogo presso il quale l’amministrazione finanziaria è obbligata a notificare avvisi di accertamento, irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi o altri atti equipollenti. Non è detto si tratti di uno spazio in cui necessariamente possano essere individuati beni di proprietà del debitore, neanche per presunzione legale (si pensi allo studio del commercialista o alla sede di una società di capitali).

L’ufficiale giudiziario, attivato dal creditore per eseguire il pignoramento dei beni situati laddove il debitore vive, consulta sempre gli archivi anagrafici per individuare il luogo di residenza del debitore.

Ma, potrebbe anche consultare il registro imprese per localizzare il luogo dove il debitore svolge la propria attività di lavoro autonomo o imprenditoriale.

Ciò non toglie che il creditore, dopo accurate indagini e collezione di esaurienti prove esibite all’ufficiale giudiziario e da questi condivise, possa indirizzare il pignoramento presso un domicilio del debitore, ovvero verso il luogo dove abitualmente il debitore dimora, nel periodo in cui l’esecuzione forzata è richiesta.

Qualora il domicilio abituale del debitore coincidesse con un immobile di proprietà di terzi, oppure ad un terzo locato, vige la cosiddetta presunzione legale di proprietà, ovvero tutto ciò che si trova nel luogo dove il debitore risiede o domicilia (in pratica dove il debitore abitualmente vive), si presume essere di proprietà del debitore.

Naturalmente, è fatta salva la facoltà del terzo, cui fossero pignorati beni di sua proprietà nel corso dell’attività di esecuzione forzata nei confronti del debitore, ricorrere successivamente al giudice dell’esecuzione competente, tramite un avvocato, per esibire prove concrete (fatture, contratti di comodato) e liberare i beni non riconducibili, in quanto a possesso, al debitore esecutato.

La notifica del pignoramento, comunque, dovrà essere sempre indirizzata al luogo di residenza del debitore, e se quest’ultimo risulta ivi temporaneamente assente, si perfezionerà, comunque, per compiuta giacenza, presso gli uffici comunali preposti alla gestione del cosiddetto albo pretorio.

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24 Novembre 2018 · Annapaola Ferri

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