Notifica degli atti – Legittima se perfezionata al domicilio abituale del destinatario e non alla sua residenza anagrafica

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notifica, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 25713/14.

Da quanto si apprende dalla pronuncia appena indicata, nell'ambito della notifica di qualsiasi atto, sono superabili le risultanze anagrafiche: rileva, invece, la dimora abituale del destinatario.

I certificati anagrafici, infatti, non sono un dato incontrovertibile, ma hanno solo un valore presuntivo.

Dunque, quello che risulta dai registri comunali deve lasciare posto all'eventuale prova secondo cui il destinatario, dimori abitualmente altrove. Ed è anche a quest’ultimo luogo che potrà essere validamente effettuata la notifica dell'atto, anche se non coincidente con la residenza anagrafica.

Da ciò ne deriva che il destinatario non può rifiutare l’atto notificato in un luogo diverso dalla residenza registrata negli archivi comunali se in quel luogo vi dimora abitualmente. Qualora il destinatario non ritira l'atto notificato presso il proprio abituale domicilio, la notifica si intenderà comunque perfezionata.

Nessun errore, quindi, nella notifica, se vi sono prove, come ad esempio, le testimonianze dei vicini, secondo cui il destinatario dell'atto vive abitualmente laddove il postino (o l'Ufficiale giudiziario) lo ha trovato.

5 Dicembre 2014 · Gennaro Andele




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