Reddito di cittadinanza – emendamento su nucleo familiare ISEE per genitori non coniugati e non conviventi con figli minorenni


ISEE minorenni, ISEE minorenni - genitore naturale non coniugato e non convivente, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza





Ho letto che è stato presentato un emendamento per il reddito di cittadinanza: per i genitori non coniugati con diversa residenza, il genitore che ha residenza diversa, deve essere inserito nell’isee del genitore dichiarante. Si possono avere delucidazioni in merito, considerato che io ho presentato l’isee con i vecchi criteri, visto che l’altro genitore non risiede con me e i bambini.

Si tratta di un emendamento che dovrà essere (se lo sarà) approvato dal Parlamento: in pratica l’intento è quello di evitare comportamenti cosiddetti opportunistici, estendendo a reddito e pensione di cittadinanza le regole già vigenti per l’ISEE minorenni, che entrano in gioco quando si chiede l’accesso a prestazioni sociali, quali il bonus bebè o la frequenza agli asili nido comunali.

Va sempre ricordato che il decreto legge 4/2019 (in scadenza il 29 marzo prossimo venturo) deve essere ancora convertito in legge e potrebbero anche essere introdotte modifiche finalizzate, con la conversione, a limitare la corsa ai cambi di residenza che si è registrata subito dopo l’entrata in vigore del decreto legge o a comportamenti elusivi e discriminatori, che si potrebbero verificare nel momento in cui l’accesso al beneficio è richiesto da genitori non conviventi e non coniugati.

Nelle stesse condizioni, ad esempio, un padre coniugato, ma non convivente con il coniuge, madre dei bambini riconosciuti, è obbligato a presentare una DSU/ISEE riferita ad un nucleo familiare comunque comprensivo del coniuge e dei figli. Analogo discorso per la madre coniugata non convivente con il marito ma convivente con i figli, che, qualora intendesse presentare istanza per il reddito di cittadinanza, dovrebbe includere nel nucleo familiare anche il marito.

Tuttavia, al momento in cui scriviamo (venerdì 15 marzo 2019), il genitore non convivente con la compagna madre dei propri figli riconosciuti può fare riferimento al nucleo familiare costituito esclusivamente da se stesso. Nemmeno, oggi, è dato sapere come si affronterebbe la situazione di soggetti non coniugati e non conviventi con i propri figli naturali, che abbiano già presentato l’ISEE secondo le regole vigenti al momento della data di compilazione della DSU. Per questo motivo, credo, che non ci saranno modifiche (approvate nel testo finale licenziato) nella direzione temuta.

15 Marzo 2019 · Annapaola Ferri


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