Impossibilità di chiedere il reddito di cittadinanza per un reddito virtuale ISEE generato dalla proprietà della casa familiare assegnata dal giudice al mio coniuge legalmente separato – Immobile considerato nel calcolo ISEE come seconda casa di proprietà









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Sono stato al CAF e al preposto ho chiesto assistenza per compilare la DSU/ISEE allo scopo di poter accedere al reddito di cittadinanza, visto che vivo da solo e non percepisco alcun reddito da lavoro, dipendente o autonomo, essendo disoccupato. Ho solo una proprietà: la casa in cui abitavo prima della separazione legale da mia moglie, casa che a lei e si nostri due figli è stata assegnata con provvedimento giudiziale già dal 2019.

Ciò nonostante è risultato un reddito ISEE da 18 mila e 200 euro. Come è possibile? La casa che non posso utilizzare per disposizione di un giudice mi deve contare come seconda casa e GENERARE UN REDDITO ISEE SOLO VIRTUALE CHE NON MI CONSENTE DI ACCEDERE AL REDDITO DI CITTADINANZA? E’ assurdo!

La colpa non è del giudice e nemmeno del decreto legge 4/2019 che istituisce il reddito di cittadinanza: il problema è che molto spesso, a presiedere un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) viene preposto personale non all’altezza e che ignora completamente la normativa vigente.

Da quando è stato poi rilasciata dall’INPS l’opzione per presentare la DSU/ISEE precompilata la situazione si è ulteriormente aggravata: l’addetto, infatti, si limita a scaricare la DSU/ISEE del dichiarante e a presentarla acriticamente. Ora essendo la DSU/ISEE precompilata INPS ottenuta incrociando i dati con quelli registrati nell’anagrafe patrimoniale dell’Agenzia delle Entrate, è evidente che fra i beni censiti nella DSU ISEE sarà presente anche il bene immobile che il giudice ha assegnato al coniuge separato e ai figli del richiedente.

Il problema è che nel patrimonio immobiliare della DSU/ISEE non devono essere inclusi i beni di cui il richiedente detiene la nuda proprietà.

Orbene, se il diritto di abitazione – seppur provvisorio, limitato fino al momento in cui i figli diventeranno economicamente autosufficienti e il coniuge non assegnatario chiederà al giudice il riesame del provvedimento di assegnazione – è stato assegnato al coniuge affidatario dei figli, è quest’ultimo che dovrà inserire il cespite (come casa di residenza) nella DSU/ISEE del proprio nucleo familiare e nella propria Dichiarazione dei redditi.

Pertanto quando il coniuge non assegnatario della casa familiare chiede al CAF la DSU/ISEE e l’addetto furbetto, invece di procedere alla compilazione manuale della dichiarazione, scarica il precompilato, nel momento in cui il richiedente gli mostra copia del provvedimento giudiziale (o gli riferisce dell’intervenuta assegnazione), deve procedere a modificare la DSU/ISEE precompilata cancellando dal patrimonio immobiliare del richiedente il cespite assegnato dal giudice all’altro coniuge separato.

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9 Marzo 2022 · Genny Manfredi

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