Recupero indebiti pensionistici INPS a carico degli eredi – Cosa dobbiamo fare?





Debiti ed eredità, eredità e successione, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti, recupero indebiti pensionistici





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Ho ricevuto una raccomandata ar da parte dell’inps in qualità di erede: l’inps mi informa che dal 01 giugno 2010 al 30 aprile 2013 sulla pensione di mio padre eliminata per decesso, è stata corrisposta la somma di euro 417,08 non spettante per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante; è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l’aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Scrive ancora che l’istituto per legge, deve procedere al recupero della predetta somma rivolgendosi anche agli eredi che siamo tre e non quattro come ha scritto l’imps perché è deceduta anche mia madre da oltre un anno. Scrive ancora che, come previsto dagli artt. 752 e 754 cc, bisognerà pagare entro trenta giorni del ricevimento della raccomandata. Vorrei sapere se in base alla sentenza della cassazione 482/2017 possiamo rigettare tale richiesta.

Cosa ci consiglia di fare?

La pronuncia di legittimità citata, è inquadrata in un contenzioso in cui al pensionato era stata erogato un rateo maggiorato per una promozione successivamente annullata (perché annullato era stato il provvedimento di legge per cui tale promozione era stata attribuita).

Qualora la restituzione pretesa dall’INPS sia riconducibile ad una situazione simile, si può tener conto della sentenza richiamata. Altrimenti, se la maggiorazione sia da imputare ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato defunto, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della pensione goduta, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili.

Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.

La prescrizione del credito decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito; qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione.

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27 Gennaio 2018 · Tullio Solinas

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