Per il periodo dal 01/01/2007 e fino al 30/04/2009 l’INPS, a suo dire, ha corrisposto a mia madre rate di prestazione in misura superiore a quella spettante.
Mia madre è venuta a mancare il 22/08/2010. La quota in questione è di euro 904,68, divisa per tre eredi. Dobbiamo pagare o no?
La prescrizione, trattandosi di indebiti pensionistici, si compie con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall’invio della comunicazione del provvedimento di recupero all’interessato.
Pertanto sono recuperabili le differenze di pensione erogate indebitamente sui ratei corrisposti nel decennio anteriore all’invio della comunicazione dell’indebito.
Qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il termine di prescrizione decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all’articolo 2935 del codice civile, che dispone la decorrenza del termine prescrizionale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Altrimenti, la prescrizione del credito decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita.
Gli eredi sono obbligati a restituire quanto indebitamente corrisposto al de cuius.
14 Settembre 2018 · Ludmilla Karadzic
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