Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e vendita di un veicolo di proprietà del debitore ad un proprio familiare





Azione revocatoria ordinaria di atti dispositivi del debitore (alienazione immobile donazione costituzione fondo patrimoniale)





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Se ho capito bene il reato di sottrazione fraudolenta nei confronti di agenzia delle entrate per debiti non pagati si rischia quando il debito è maggiore a 50000 euro e quando riguardano le imposte non pagate di Iva IRPEF o valore aggiunto, è così!?

Avendo un debito sotto i 50000 e non per Iva etc. Ho un unico bene intestato che è un auto di un valore di mercato di 2500 euro circa che sta ferma da un anno perché per motivi di forza maggiore non posso guidare non ho ricevuto nessun preavviso di fermo la macchina risulta non avere nessun gravame.

Vi chiedo se posso vendere la mia auto ad un familiare e pagare con il ricavato parte del debito non riesco a pagarlo del tutto purtroppo e non avere nessun problema in futuro riguardo ad una possibile revocatoria di vendita?

In effetti, in ambito penale, l’articolo 11 del decreto legislativo 74/2000 (Legge sui reati tributari) prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Tuttavia, le ulteriori considerazioni sviluppate nel quesito sono arbitrarie, in quanto non tengono conto, in ambito civile, delle possibili conseguenze della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di beni quando il debito erariale è al di sotto delle soglie che prevedono l’applicazione di misure detentive.

Esiste, infatti, nell’ordinamento del codice civile italiano, un articolo (il 2901, per l’esattezza) secondo il quale il creditore può domandare (al giudice) che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio (in pratica l’atto di trasferimento di proprietà del veicolo) con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Questo è quanto stabilisce il codice civile: il che vuol dire che l’atto di compravendita del veicolo potrebbe (si tratta di un condizionale obbligato) essere dichiarato inefficace (cioè l’azione revocatoria, se accolta, renderebbe il trasferimento di proprietà inopponibile al creditore, come se l’atto non fosse mai esistito), specie se si tratta di vendita endofamiliare, laddove sarebbe difficile per l’acquirente sostenere di non essere a conoscenza della situazione debitoria del venditore e delle finalità dell’alienazione.

Quanto possa essere economicamente conveniente, per il creditore erariale, proporre azione revocatoria dell’atto di compravendita di un catorcio, specie in rapporto all’entità del debito, è questione tutta da valutare nella quale, naturalmente, non ci è possibile entrare nel merito.

Tuttavia, la possibilità, per quanto remota, va segnalata se la domanda è Posso vendere la mia auto ad un familiare?

STOPPISH

8 Luglio 2019 · Andrea Ricciardi

In seguito alla vostra risposta non ho idee molto chiarissime, ho capito che vendendo l’auto ad un familiare non commetto nessun reato fraudolento, ora lo so che non è possibile avere una risposta chiara perché come avete spiegato voi la legge ha sfumature di grigio, per me questa auto è un peso e voglio solo vendere non per intascare il corrispettivo ma girare il ricavato direttamente al fisco, mi consigliate di andare a parlare con un operatore dell’agenzia delle entrate di persona o mi consigliate di vendere tanto male che vada possono solo fare una revoca di vendita nonostante gli abbia girato quei soldi?

Figuriamoci, andare a parlare con un operatore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: per chiedergli cosa? Ma se vuole vendere il veicolo per girare il ricavato al fisco non c’è alcun problema. Una volta che è in grado di dimostrare che ha rigirato al fisco il ricavato della vendita, nessuno potrà mai obiettare nulla. Infatti, l’articolo 2901 del codice civile stabilisce che non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

Nella speranza che le sue idee si siano schiarite …

STOPPISH

8 Luglio 2019 · Annapaola Ferri

Ho le idee più chiare dopo l’ultima risposta ma non chiarissime, io ho debiti per varie cartelle, vendendo l’auto vado a coprire parte del debito ma non del tutto se “accontento” un creditore gli altri possono cmq revocarmi la vendita o dimostrando che il ricavato mi è servito per pagare un debito non possono chiedere niente?(ricordo che il valore di mercato si aggira intorno ai 2500 euro) Il mio familiare in questo caso mio fratello convivente che per aiutarmi se la sta comprando lui può stare tranquillo? , non voglio creargli problemi inutili.

Nel caso in cui si sia dato luogo a pagamenti per debiti ormai scaduti, questi non possono essere soggetti ad azione di revocazione, anche qualora si potesse dimostrare che il debitore abbia volontariamente posto in atto agevolazioni verso un creditore rispetto agli altri.

La discussione è chiusa: qualsiasi ulteriore intervento verrà cancellato.

STOPPISH

9 Luglio 2019 · Ludmilla Karadzic

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