Azione revocatoria ordinaria della donazione (o della vendita fittizia) di un veicolo del debitore al proprio coniuge





L’azione revocatoria è volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, per il creditore, dell’atto con cui il debitore aliena un proprio bene





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Tre anni fa (nel 2019) ero proprietario di 2 Fiat Punto: poi una l’ho intestata a mia moglie, in quanto era intestata a me solo per motivi di tariffa assicurativa: adesso, avendo ricevuto un precetto da una finanziaria, con la quale ho un debito già dal 2015, può il creditore, fare revocatoria di quella vendita? Tenendo conto che all’epoca dei fatti, il valore dell’altra macchina, intestata a me più un piccolo investimento superavano il debito?

L’azione revocatoria ordinaria è finalizzata ad ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia, per il solo creditore, dell’atto di alienazione di un bene di proprietà del debitore qualora ritenuto, dal giudice, come finalizzato a rendere più problematica la riscossione coattiva del credito azionato.

Ora, ammesso e non concesso che il creditore riuscisse anche ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di trasferimento di proprietà del veicolo dal debitore inadempiente alla propria moglie, la conseguenza sarebbe quella di poter ottenere la possibilità di espropriare il veicolo attraverso una vendita all’asta.

Il che costituirebbe la classica vittoria di Pirro: infatti, difficilmente il ricavato della vendita coattiva di una vecchia utilitaria riuscirebbe a coprire l’impegno finanziario per le spese di procedura e per quelle legali sostenute al fine di ottenere l’accoglimento dell’azione revocatoria, senza contare il tempo richiesto per poter giungere al decreto giudiziale di accoglimento della revocatoria.

In conclusione, riteniamo improbabile che il creditore, nel tentativo di escutere il debitore inadempiente, possa intraprendere un’azione revocatoria ordinaria finalizzata alla espropriazione forzata di una vecchia utilitaria. Secondo noi nemmeno la Punto intestata al debitore verrà pignorata, figuriamoci l’altra trasferite in proprietà al coniuge del debitore.

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17 Giugno 2022 · Annapaola Ferri

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