Atto di precetto e materiale non pignorabile









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Ma l’articolo 514 del codice di procedura civile dice che i mobili, gli arredi e gli elettrodomestici non sono pignorabili: non vorrei aver capito male.

L’articolo 514 da lei citato, al comma I punto 2) descrive come assolutamente impignorabili: l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; .

L’articolo prosegue precisando che sono tuttavia esclusi [fra gli oggetti assolutamente impignorabili n.d.r.] i mobili, meno i letti [che restano impignorabili n.d.r.], di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato

Sono pignorabili le cucine componibili, i salotti, i divani, le tv, gli impianti hifi, i pc e le stampanti non connesse ad attività professionale e molto altro.

Se non ha di questi oggetti in casa non ha nulla da temere da un’eventuale visita dell’ufficiale giudiziario.

STOPPISH

17 Luglio 2012 · Annapaola Ferri

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