Ravvedimento operoso per omesso o insufficiente pagamento di una imposta in scadenza nel 2023 – Calcolo degli interessi legali e della sanzione ridotta per ritardato versamento effettuato nel 2024





Con il ravvedimento operoso si può regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo, beneficiando della riduzione delle sanzioni





Mi sono accorto di avere versato nel 2023 una quota IMU su un terreno edificabile, tributo 3916, calcolata su un valore al metro quadro inferiore a quanto stabilito dal Comune: ho fatto il calcolo di quanto devo versare per integrare l’importo mancante ed ora devo adesso applicare gli interessi a detto importo e dovrei calcolare la sanzione ridotta per il ritardato pagamento che andrò ad effettuare.

Quale formula devo usare questo calcolo?
Ho letto che se pago entro un anno l’interesse da applicare è il 3,75%.
E’ giusto applicare la seguente formula: importo da versare x 3,75% /365 x i giorni di ritardo?
E’ giusto considerare il primo gennaio 2024 la data dalla quale conteggiare i giorni di ritardo?
Nel 2023 avevo correttamente versato sia l’acconto che il saldo. Ma la somma dei due era inferiore al dovuto.

Interessi legali da versare per il ravvedimento operoso nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta

Per applicare gli interessi legali all’imposta dovuta ai fini del ravvedimento operoso, la formula da applicare è: tasso di interesse legale annuo (0,05 per il 2023 – 0,025 per il 2024) moltiplicato per l’imposta dovuta e omessa, il risultato moltiplicato per il numero di giorni trascorsi dalla scadenza di pagamento/365.

Esempio: imposta dovuta 200 euro ritardo versamento di 10 giorni nel 2024 – Interessi legali da corrispondere: (200 x 0,025 x 10) / 365 = 0,14

Per il numero di giorni fra due date si può utilizzare questa risorsa.

Volendo generalizzare il calcolo degli gli interessi dovuti in caso di omesso e insufficiente versamento dell’imposta con scadenza diversa dal 2023 e pagamento effettuato in anno diverso dal 2024 bisogna conoscere il tasso degli interessi legali vigenti nell’anno/negli anni di interesse.

Per recuperare il tasso di interesse legale vigente in un particolare anno, conviene consultare questa tabella.

La sanzione ridotta da versare per il ravvedimento operoso nel caso di ravvedimento operoso nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta

La sanzione ridotta è pari a:
– 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
– 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore
– 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
– 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
– 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
– 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale
– 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

La sanzione minima per ritardati o omessi versamenti, è pari a:

– 30% dell’imposta dovuta, se il versamento è stato omesso oppure se è eseguito con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza:
– 15% dell’imposta dovuta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni;
– 1% dell’imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Semplificazione del calcolo della sanzione ridotta nel caso di ravvedimento operoso per ritardati o omessi versamenti dell’imposta dovuta

In pratica, avremo:

– per 1 giorno di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 0,1% dell’imposta dovuta;
– per 2 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 0,2% dell’imposta dovuta;
– per 3 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 0,3% dell’imposta dovuta;
– per 4 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 0,4% dell’imposta dovuta;
– per 5 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 0,5% dell’imposta dovuta;
– per 6 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 0,6% dell’imposta dovuta;
– per 7 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 0,7% dell’imposta dovuta;
– per 8 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 0,8% dell’imposta dovuta;
– per 9 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 0,9% dell’imposta dovuta;
– per 10 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 1% dell’imposta dovuta;
– per 11 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 1,1% dell’imposta dovuta;
– per 12 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 1,2% dell’imposta dovuta;
– per 13 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 1,3% dell’imposta dovuta;
– per 14 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 1,4% dell’imposta dovuta;
– da 15 a 30 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 1,5% dell’imposta dovuta;
– da 31 a 90 giorni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 1,67% dell’imposta dovuta;
– da 91 giorni ad un anno di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 3,75% dell’imposta dovuta;
– da un anno a due anni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 4,29% dell’imposta dovuta;
– oltre due anni di ritardo dalla scadenza di pagamento, sanzione = 5% dell’imposta dovuta;

In pratica, più semplicemente, ipotizzando l’imposta dovuta pari a 200 euro ed i giorni di ritardo da uno a due anni, la sanzione ridotta sarà pari al 4,29% dell’imposta dovuta. Nel caso di imposta omessa pari a 200 euro, la sanzione sarà di 8,58 euro approssimati a 9 euro.

Sempre nell’ipotesi di imposta dovuta pari a 200 euro e giorni di ritardo da 91 giorni ad un anno, la sanzione ridotta sarà pari al 3,75% dell’imposta dovuta. Nel caso di imposta omessa pari a 200 euro, la sanzione sarà di 7,6 euro approssimati a 8 euro.

Il calcolo della sanzione ridotta è indipendente dal tasso di interesse legale che varia di anno in anno e pertanto dipende esclusivamente dai giorni di ritardo con cui si effettua il versamento riparatorio.

E’ giusto considerare il primo gennaio 2024 la data dalla quale conteggiare i giorni di ritardo? No. Sarebbe bello, ma non funziona così.

Vanno calcolati i giorni fra la data di scadenza 2023 e il 31 dicembre 2023 e si applica la formula con tasso di interesse pari a 0,05 per calcolare gli interessi legali da versare per l’Imposta Municipale Unica (IMU) dovuta, relativa al 2023.

Poi vanno calcolati i giorni dal primo gennaio 2024 alla data in cui si effettua il pagamento nel 2024 e si applica la formula con tasso di interesse legale pari a 0,025 per calcolare gli interessi legali da versare per l’Imposta Municipale Unica (IMU) dovuta, relativa al 2024.

Infine, si sommano i due risultati parziali ottenuti, per ciascun anno, relativamente agli interessi legali dovuti per il ravvedimento operoso.

11 Giugno 2024 · Giorgio Valli


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