Sanzioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione
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Per omesso o insufficiente versamento dell’imposta di registro dovuta per un contratto di locazione è prevista l’applicazione di una sanzione il cui ammontare può variare dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta. Oltre alla sanzione, il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento anche dell’imposta di registro non versata e, naturalmente, degli interessi.
Per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta di registro dovuta per un contratto di locazione, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
- della sanzione in misura ridotta.
La sanzione si riduce di una percentuale diversa a seconda del momento in cui il contribuente si ravvede.
A partire dal primo gennaio 2015, la sanzione ridotta, per omesso o insufficiente versamento dell’imposta di registro dovuta per un contratto di locazione, sarà scaglionata secondo le aliquote illustrate nel seguito. In particolare sarà applicata una sanzione ridotta pari a:
- 0,2% dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo fra il 1° ed il 14° successivo alla scadenza prevista (ravvedimento brevissimo);
- 0,2% dell’imposta dovuta per un giorno di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
- 0,4% dell’imposta dovuta per due giorni di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
- 0,6% dell’imposta dovuta per tre giorni di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
- 0,8% dell’imposta dovuta per quattro giorni di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
- …
- 2,6% dell’imposta dovuta per tredici giorni di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
- 2,8% dell’imposta dovuta per quattordici giorni di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
- 3% dell’imposta dovuta se il versamento viene effettuato dal 15° al 30° giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito; (ravvedimento breve);
- 3,3% dell’imposta dovuta se il versamento viene effettuato dal 31° al 90° giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito;
- 3,75% dell’imposta dovuta se il versamento viene effettuato entro un anno da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito;
- 4,2% dell’imposta dovuta se il versamento viene effettuato entro due anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito;
- 5% dell’imposta dovuta se il versamento viene effettuato oltre due anni dopo il giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito.
In pratica:
9 Ottobre 2014 · Giorgio Valli
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