Falsa attestazione ISEE – Non ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa


Non ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa





Qualche anno fa ho beneficiato di una borsa di studio da parte di un Ente regionale per i diritti allo studio, percependo circa 4 mila euro.

Ad ottobre ricevo una raccomandata in cui mi si riferiva che avevano effettuato un controllo incrociato alle Agenzia delle Entrate e che risultavano non dichiarati nella mia dichiarazione ISEE passata una serie di miei redditi che hanno portato ad oltrepassare il limite reddituale per richiedere la borsa di studio (di molto poco, conteggiando questi redditi sono risultata fuori per circa un centinaio di euro) e che pertanto avviavano un procedimento di decadenza e che la mia posizione debitoria risultava di 12 mila euro in quanto applicavano l’art 10 comma 3 della legge 68/2012 “Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti”

Mi sono rivolta ad un legale che mi ha detto che, in quanto sanzione amministrativa, avevo il diritto a pagare in misura ridotta e quindi ero tenuta a restituire un terzo della sanzione prevista dalla legge 68/2012 (entro 60 giorni) + la restituzione della Borsa.

Abbiamo verificato, e tutte le università che applicano questa sanzione, ammettono il pagamento in forma ridotta, e lo dichiarano già nel loro regolamento.

L’Ente che mi sanziona mi nega invece questa possibilità, dicendo che devo pagare l’importo che mi hanno chiesto, senza restituire l’importo della borsa, in quanto, non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Il creditore, ente regionale, può scegliere se applicare, in base all’articolo 10 comma 3 della legge 68/12, una sanzione amministrativa pari al triplo dell’importo indebitamente percepito oppure se ricorrere all’articolo 38 comma 3 della legge 78/10 che prevede per chiunque, in ragione del maggior reddito accertato, abbia fruito illegittimamente di prestazioni sociali agevolate, l’irrogazione di una sanzione da 500 a 5 mila euro.

Solo in quest’ultimo caso, trattandosi di una sanzione che oscilla fra un minimo ed un massimo, è previsto il pagamento in misura ridotta nei primi 60 giorni a partire dalla notifica dell’atto. Purtroppo, quanto disposto dall’articolo 16 della legge 689/1981 non si applica alle sanzioni fisse o proporzionali.

20 Gennaio 2016 · Simone di Saintjust


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