Professione esattore – recupero crediti domiciliare o via phone collection?


La società che conferisce il mandato all’esattore deve comunicarne il nominativo alla questura ex articolo 115 del TULPS (Regio Decreto 773/1931)





Dopo alcuni mesi ho due prospettive lavorative nell’ambito del recupero crediti stragiudiziale: la collaborazione, per entrambe le società, sarebbe come esattore stragiudiziale domiciliare.

In una delle due società però mi è stato detto che il recupero sarebbe prevalentemente telefonico e che il domiciliare sarebbe molto ridotto. Le prospettive economiche riguardano essenzialmente le provvigioni offerte sul recuperato. Il 15% al di sotto di una determinata cifra, il 10% se la somma supera questo limite.

Nell’altra società invece, molto più grande e importante, ci sarebbe anche un fisso mensile (non ancora stabilito) oltre a bonus e provvigioni. Mi trovo ad una scelta, o lavorare in ambito domiciliare con un fisso, anche basso, oppure lavorare come esattore telefonico con provvigioni sul recuperato ma senza dovermi spostare ogni giorno.

C’è qualcuno che sa darmi qualche informazione riguardo a questo tipo di collaborazione? E’ vero che in questo ambito si lavora solo con provvigioni e partita IVA senza alcun fisso mensile?

Per quanto riguarda il recupero crediti domiciliare, se la società aderisce all’UNIREC (Unione Nazionale Imprese di REcupero Crediti), vengono per prassi assunti soggetti che abbiano almeno conseguito la qualifica di negoziatore di crediti problematici (NCP), dal momento che l’esattore deve conoscere la normativa sulla privacy (e non solo) da rispettare quando effettua una visita presso il domicilio del debitore.

Inoltre, la società che conferisce il mandato all’esattore deve comunicarne il nominativo alla questura: infatti, per svolgere la propria attività, le imprese specializzate nel recupero stragiudiziale dei crediti devono possedere la licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che è rilasciata dal Questore e vale per tutto il territorio nazionale. In particolare, l’articolo 115 del TULPS (Regio Decreto 773/1931) dispone, fra l’altro, che il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa, l’elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. In pratica, gli agenti esattoriali che operano all’esterno delle sedi societarie, sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire, alle persone (i debitori) con cui trattano, compiuta informazione della propria qualità e sull’agenzia per la quale operano.

Tornando a noi, va detto che di norma, l’esattore domiciliare è un lavoratore autonomo con partita iva (solo provvigioni sul recuperato e rimborso spese, talvolta, forfetario), mentre l’attività di recupero crediti telefonico (phone collection) viene di solito inquadrata in un rapporto di lavoro dipendente, generalmente regolato con contratti di lavoro a progetto (un fisso mensile minimo e provvigioni sul recuperato).

Il suggerimento, per chi non ha esperienze pregresse nel campo del recupero crediti, è quello di cominciare con la phone collection per poi eventualmente cimentarsi nell’attività più complessa di recupero domiciliare, che presuppone l’interazione diretta con il debitore (non priva di rischi).

11 Agosto 2017 · Lilla De Angelis


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