Ancora chiarimenti su » A chi chiedere copia degli attestati di avvenuta corretta notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione?





Lei ha perfettamente ragione: nella precedente risposta c'era un refuso che abbiamo provveduto a rimuovere.





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In riferimento a questa discussione vorrei chiedere due ultime cose:

La prescrizione della cartella della multa non si prescrive in 5 anni? Se ormai la multa è stata affidata dal 2008 all’ente riscossione vuol dire che il comune non ha più inviato atti interruttivi?

L’altra cartella del 2005 e notificata il 2007 dovrebbe essere prescritta. Devo chiedere all’agenzia dell’entrate riscossione eventuali atti interruttivi o al comune?

Lei ha perfettamente ragione: nella precedente risposta c’era un refuso che abbiamo provveduto a rimuovere. Grazie per l’attenzione e confermiamo che la prescrizione di una cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa correttamente notificata è quinquennale.

Ritornando alle sue domande, va detto che, una volta correttamente notificato il verbale di multa nei cinque anni decorrenti dall’accertamento di infrazione, i termini ripartono da zero. Entro ulteriori cinque anni che decorrono dal 61.mo giorno successivo alla notifica del verbale, una volta constatato che l’obbligato non ha pagato, la Pubblica Amministrazione (intesa come Comune creditore e concessionario della riscossione per il comune) devono notificare un ulteriore atto al debitore inadempiente. Quindi il comune si deve sbrigare a compilare i ruoli (l’elenco dei multati che non hanno pagato) e ad affidarli al concessionario della riscossione. Il quale, prima che passino cinque anni dal 61.mo giorno successivo alla notifica del verbale (da parte del Comune) deve notificare la cartella esattoriale.

In pratica lei deve chiedere al concessionario della riscossione copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella esattoriale, prendere la data di consegna e confrontarla con quella che vien fuori aggiungendo 60 giorni a quando le fu notificato (dal Comune) il verbale di multa.

Se non sono passati più di cinque anni, non c’è prescrizione. Una volta notificata correttamente la cartella esattoriale, dalla data di notifica decorre, per eccepire la prescrizione, un altro quinquennio. Allora, il concessionario, per evitare che il debitore possa eccepire la prescrizione della cartella esattoriale, invia al debitore avvisi di intimazione al pagamento, oppure pone in atto azioni esecutive anche infruttuose, che, comunque, interrompono i termini di prescrizione.

Per quanto appena esposto anche per l’altra cartella la documentazione va richiesta al concessionario (Agenzia delle Entrate Riscossione).

Nel caso di suo interesse (cartella esattoriale originata da verbale per infrazione al codice della strada) bisogna comprendere che il termine di prescrizione è una finestra quinquennale che inizia e finisce in concomitanza di eventi quali la notifica del verbale, la notifica della cartella esattoriale, la successiva notifica di atti interruttivi a cura del concessionario della riscossione.

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26 Marzo 2018 · Giuseppe Pennuto

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