Posizione CRIF ancora visibile con debito residuo dopo accordo con creditore a saldo stralcio perchè nella liberatoria non era stata specificata la rinuncia ex articolo 1236 del codice civile





Il problema è riconducibile all'omessa esplicita indicazione di rinuncia al debito residuo, nella quietanza liberatoria rilasciata dal creditore.





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Sono segnalato alla CRIF come cattivo pagatore avendo prestato firma come garanzia ad un finanziamento acceso da mio fratello: questo finanziamento è stato estinto tramite accordo con la finanziaria con il saldo e stralcio però rimanendo segnalato alla CRIF per il debito residuo.
Come posso muovermi per risolvere questa situazione?

Il problema è riconducibile all’omessa esplicita indicazione di rinuncia al debito residuo, nella quietanza liberatoria rilasciata dal creditore.

L’articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l’obbligazione. In pratica, il creditore può dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.

Solo con la specifica rinuncia al debito residuo, dopo un accordo a saldo stralcio perfezionato con il creditore, è possibile pretendere ed ottenere, dal gestore della Centrale Rischi privata, in cui il debitore o il garante risultano censiti, la rettifica della posizione con l’indicazione che la morosità è stata completamente estinta.

Questa modifica può avere una valenza esiziale per chi intrattiene rapporti commerciali, fermo restando che, in ogni caso, la posizione verrà automaticamente eliminata solo dopo che siano decorsi tre anni dalla data della quietanza liberatoria rilasciata dal creditore.

Una soluzione (parziale) potrebbe consistere, se per lei è importante che nella CRIF emerga l’integrale estinzione del debito garantito, nel perfezionare, con il creditore parzialmente soddisfatto, un nuovo accordo a saldo stralcio sulla somma residua, contestuale, però, al rilascio di una quietanza liberatoria che, stavolta, faccia esplicito riferimento al debito rinunciato e/o all’articolo 1236 del codice civile.

Il rovescio della medaglia è costituito dalla circostanza che, sebbene la nota a latere della posizione non farà più riferimento a residui debitori, la segnalazione permarrà nella Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari (CRIF) per un ulteriore triennio decorrente dalla data di sottoscrizione del secondo accordo a saldo stralcio.

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17 Ottobre 2018 · Ornella De Bellis

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