Regolarizzazione della posizione debitoria con accordo transattivo a saldo e stralcio nel quale il creditore omette la rinuncia esplicita al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile


Quando il creditore omette la rinuncia esplicita al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato)





Ho inoltrato una richiesta di risoluzione del contratto con procedura di saldo e stralcio alla Intrum Italy spa in riferimento ad un finanziamento stipulato con Intesa San Paolo (Banco di Napoli) ceduto alla società Penelope, ad oggi segnalato in centrale rischi come sofferenza: nella richiesta avevo precisato che in caso di accettazione, sarebbe dovuta intervenire anche una espressa rinuncia, da parte del creditore, ad eventuali somme residue.

La società Intrum, in risposta, ha inviato una missiva con cui ha comunicato di essere stata “autorizzata dal competente Organo a definire l’esposizione debitoria sopra indicata a condizione che venga eseguito il versamento complessivo di € tot a saldo e stralcio” da pagarsi in due rate.

In seguito ad una mia richiesta di chiarimenti relativa alla eventuale modifica della segnalazione in Centrale Rischi, la Società Intrum ha risposto che “ad avvenuto versamento della somma pattuita Intrum, nella qualità di mandataria di Intesa Sanpaolo SPA, provvederà a rilasciare quietanza liberatoria e a porre in essere le opportune operazioni finalizzate all’interruzione delle segnalazioni presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia. Precisiamo, altresì, che la perdita derivante dallo stralcio del credito vantato in caso di esecuzione del presente accordo sarà visibile agli intermediari finanziari per un periodo che va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 36 rilevazioni mensili, come emanato dalla circolare emanata da Banca d’Italia numero 139 del 11/2/1991 e successivi aggiornamenti.”

Tutto questo è normale o devo desumere che in realtà l’accordo non preveda la rinuncia alle somme residue. E se così fosse, secondo Voi, mi converrebbe ugualmente provvedere al pagamento dell’importo pattuito?

Nonostante la società mandataria di Intesa Sanpaolo, nella risposta alla richiesta di chiarimenti del debitore, non faccia esplicito riferimento all’articolo 1236 del codice civile – in base alla quale il creditore deve dichiarare di rinunciare esplicitamente alla differenza fra quanto versato dal debitore per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti e quanto dal debitore stesso originariamente dovuto – ci sembrano una chiara rinuncia al debito residuo ed una sufficiente tutela per il debitore sia:

– l’impegno, messo nero su bianco, di porre in essere le opportune operazioni finalizzate all’interruzione delle segnalazioni presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia;

sia, più in particolare:

– l’assicurazione che la perdita derivante dallo stralcio del credito vantato (ovvero proprio la differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto) in caso di esecuzione dell’accordo transattivo, sarà visibile agli intermediari finanziari per un periodo non superiore alle 36 rilevazioni mensili.

29 Ottobre 2021 · Annapaola Ferri


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