In riferimento a questa domanda il dubbio che vorrei fosse sciolto, in base alla risposta da voi fornita, è pPerchè il dipendente della Banca Guber con il quale abbiamo trattato e con il quale a breve ci sarà un incontro per definire la situazione debitoria, afferma che non è necessario inserire/citare il famoso articolo 1236?”.
Avendo letto i vari Post riguardanti l’argomento in questione, ho notato che è sempre consigliato citarlo nelle liberatorie. Chiedo cortesemente una risposta e grazie ancora.
Le perplessità del dipendente della cessionaria titolare attuale del credito in merito all’inserimento del riferimento all’articolo 1236 del codice civile, sono più che giustificate: se nel testo c’è scritto chiaramente che nulla è dovuto alla Guber per sorte capitale, spese ed interessi, equivale, praticamente a dichiarare, implicitamente, la rinuncia al debito residuo.
Anche la Corte di cassazione si è espressa in tal senso: ciò nonostante, potrebbero sorgere problemi con le Centrali Rischi come si può evincere leggendo i post raccolti in questa sezione.
Poiché gli eventuali rischi, anche se remoti, sono tutti a carico del debitore e considerando che al dipendente della Guber nulla costa fare esplicito riferimento, nel testo della quietanza, all’articolo 1236 del codice civile (anche se il riferimento è considerato, a ragione, ridondante), noi invitiamo, in ogni occasione, il debitore, allo scopo di evitare futuri contrattempi, sempre incombenti, a pretendere nella quietanza liberatoria la dichiarazione del creditore ad aver rinunciato al credito residuo ex articolo 1236 del codice civile: in tal modo la dichiarazione è efficace anche nei confronti dei terzi gestori delle banche dati dei cattivi pagatori e non solo per il debitore.
18 Novembre 2023 · Annapaola Ferri
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