Pignoramento verso il datore di lavoro e sospensione degli accantonamenti in busta paga previsti dal decreto Rilancio





Emergenza coronavirus o virus covid19, pignoramento pensione, pignoramento stipendio





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Ho sullo stipendio un pignoramento in seguito ad una causa civile da parte di un privato, adesso con la sospensione dei pignoramenti verso terzi mi può essere sospeso anche il mio pignoramento, oppure posso sperare che ciò possa avvenire.

L’articolo 152 (Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni) del decreto legge 34/2020 (Rilancio) precisa che nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (19/05/2020) e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai concessionari della riscossione locali aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, agli agenti esattoriali procedenti.

Pertanto, il datore di lavoro, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020, non effettuerà le relative trattenute di accantonamento che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2020. Ma, attenzione, si tratta solo di sospensione degli accantonamenti pre assegnazione giudiziale (non di sospensione dei prelievi in busta paga o dall rateo di pensione, se la procedura di pignoramento è già stata definita con l’assegnazione della quota di stipendio/pensione) e limitatamente al caso in cui l’azione esecutiva sia stata stata avviata per debiti verso la Pubblica Amministrazione dall’Agente della riscossione designato (Agenzia delle Entrate Riscossione nonché dai Concessionari della riscossione comunali e regionali).

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29 Maggio 2020 · Giorgio Martini

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