Dimissioni di un agente di commercio monomandatario che ha ricevuto anticipazioni sulla retribuzione dopo la notifica del pignoramento presso il mandante – Come funziona la liquidazione delle competenze tenuto conto degli accantonamenti che il datore di lavoro è tenuto ad applicare e delle anticipazioni ottenute nei mesi precedenti?


Quando egli abbia ricevuto anticipazioni sulla retribuzione dopo la notifica del pignoramento presso il mandante





Ho ricevuto un pignoramento presso il mandante in qualità di agente monomandatario e il pignoramento è arrivato mentre mi sto dimettendo: cosa succede a livello di conteggi provvigionali? In questo momento ho un saldo negativo perché ho preso degli anticipi, ma se il conteggio di un possibile inevaso provvigionale supera il mio debito con azienda, cosa succede a quei soldi? Li posso prendere? O verranno pignorati?

Per quanto riguarda il pignoramento presso terzi (nella fattispecie, il mandante) dei corrispettivi dovuti al proprio agente monomandatario, la normativa applicabile è quella del pignoramento della retribuzione di un lavoratore dipendente subordinato presso il proprio datore di lavoro: il mandante, cioè, dal momento in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento ed ai sensi dell’articolo 546 del codice di procedura civile, è tenuto ad accantonare, per poi rigirare al creditore procedente, nella misura del quinto, qualsiasi importo legato al rapporto di mandato, al netto degli oneri di legge e contributivi, ma al lordo di qualsiasi anticipazione (non dovuta ai sensi della normativa vigente) concessa al mandatario.

In altre parole, i crediti, compreso il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e il Fondo di Indennità di Risoluzione Rapporto (FIRR), derivanti dai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, monomandataria, anche se non a carattere subordinato, sono pignorabili nei limiti di un quinto.

E’ quanto stabilito dalla sentenza 685/2012 della Corte di cassazione, pronunciata per accertare se il limite alla pignorabilità dei crediti verso terzi vantati da un agente di commercio monomandatario e comunque derivanti da rapporti di collaborazione di agenzia e rappresentanza commerciale fosse, o meno, vincolato alla misura del 20%. In pratica, si applicano gli stessi limiti del pignoramento previsti per lo stipendio del lavoratore subordinato debbano applicarsi anche alle provvigioni/compensi, comunque denominati, dei lavoratori parasubordinati.

Inoltre è vietato, in fase di liquidazione dei compensi dovuti all’agente monomandatario dimissionario, compensare, prima dell’accantonamento previsto dalla legge, eventuali anticipazioni concesse volontariamente al proprio dipendente.

In pratica, qualora il mandante avesse volontariamente anticipato (ovvero prestato) 100 euro all’agente monomandatario nel corso delle mensilità precedenti, ed in fase di liquidazione del raporto all’agente monomandatario dimissionario toccassero 200 euro, il mandante dovrà prima accantonare il 20% su quanto dovuto all’agente monomandatario (cioè 80 euro) da consegnare al creditore procedente e poi regolare i conti con l’agente monomandatario, al quale spetteranno, nell’esempio, solo 20 euro.

8 Maggio 2022 · Giorgio Martini


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