Pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto laddove preesistono cessione del quinto e prestito delega – Non dovrebbe esserci capienza solo per un prelievo di un decimo dalla busta paga?


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Ho appena ricevuto un pignoramento in busta paga pari a un 1/5, avendo già da prima contratto una cessione del quinto ed una delega di pagamento anch’esse pari ad 1/5 ciascuna, per cui mi ritrovo adesso con 3/5 dello stipendio trattenuto cioè pari al 60% della retribuzione netta. La mia domanda è: per legge non dovrebbero lasciare un minimo del 50% dello stipendio?

E’ vero, l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate nella misura di un quinto per qualsiasi tipologia di credito esattoriale ed ordinario (per i crediti alimentari è tutt’altra storia).

E’ anche vero, sempre ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, che il prelievo dallo stipendio, per il pignoramenti concorrenti o preesistenti in corso, non può estendersi oltre la metà dell’ammontare della retribuzione mensile.

E’ inoltre vero che la legge speciale 180/1950 (estesa ormai anche ai dipendenti pubblici) dispone, all’articolo 68, che qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio valutato al netto della quota ceduta, e la quota ceduta.

E’ infine vero che l’articolo 69 della legge speciale 180/1950 dispone che quando preesista delegazione di pagamento, i pignoramenti non possono colpire se non l’eventuale differenza fra la metà dello stipendio valutato al netto della delegazione e l’importo della delegazione. Tuttavia, la stessa legge, all’articolo 58 chiarisce cosa si intenda per delegazione di pagamento: ovvero la facoltà di rilasciare delega al datore di lavoro per il pagamento della pigione o della rata di mutuo afferenti ad alloggi di edilizia economica e popolare. Quindi, la normativa vigente non prevede la limitazione del pignoramento per lo stipendio già gravato da delega di pagamento riconducibile ad un prestito personale (insomma, la delega di pagamento viene considerata alla stregua di una rata di rimborso di un qualsiasi prestito personale contratto dal debitore con una banca o una finanziaria).

Concludendo, in termini di legge, una volta effettuato il prelievo del 20% dalla busta paga (al netto degli oneri fiscali e contributivi) in seguito ad azione esecutiva promossa dal creditore procedente, e considerando anche la cessione del quinto in corso (ma escludendo la rata a rimborso del prestito delega), sulla sua retribuzione graverà una trattenuta complessiva del 40%, quindi non superiore alla metà di quanto nominalmente percepito.

19 Settembre 2019 · Giorgio Martini





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