Applicabilità a un immobile indiviso dell’articolo 485 del Codice Civile





Multa, multa per violazione del codice della strada, prescrizione multa, termini di notifica della multa





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Più che sul concetto di accettazione tacita, mi interrogavo sull’applicabilità a un immobile indiviso dell’articolo 485 del Codice Civile, il quale prevede per i chiamati in possesso di beni ereditari un termine di tre mesi dall’apertura della successione, rinnovabile per altri tre mesi, per fare obbligatoriamente l’inventario dei beni, quindi ulteriori quaranta giorni per decidere se accettare (a questo punto, con beneficio d’inventario) o rinunziare. Se il chiamato non rispetta una sola di queste scadenze si considera erede puro e semplice (ecco: indicavo erroneamente questa circostanza come accettazione tacita).

Nello scenario che provavo, seppur sommariamente e genericamente, a tracciare, il beneficio d’inventario sarebbe la strada, per così dire, potenzialmente più tortuosa o complessa, poichè la buon’anima non possedeva null’altro che i beni sottoposti a pignoramento (tra cui la quota di un immobile indiviso con alcuni parenti – pochi mq a testa). Per inciso, nel caso di immobili, non so immaginare quali dati debba contenere l’inventario oltre a quanto già noto a Stato e creditori attraverso i pubblici registri, quindi informazioni catastali, ipotecarie, ecc. (ben diverso il caso di beni mobili, ovviamente, ma non è questo il caso).

La rinuncia, tuttavia, nel caso fosse un’opzione da valutare in tempi così stringenti, potrebbe rivelarsi altrettanto, se non più complicata, posto che le intenzioni, e le azioni, dei primi chiamati (i discendenti diretti) sarebbero difficilmente conoscibili in “tempo utile”, per un motivo o per un altro (no, informarsi direttamente con loro in questo caso non sarebbe né la via più semplice, né la più veloce, né la più efficace).

Per quanto ho capito da mie ricerche, in questo caso (non sono a conoscenza di testamenti), potrebbero scontrarsi, da un lato, il concetto di “delazione simultanea”, in accordo all’interpretazione data dalla Cassazione in almeno una sentenza, per cui in caso di legittima tutti i chiamati possono compiere atti di accettazione espressa o tacita fin dall’apertura della successione, e quindi dovrebbero anche poter rinunciare, ma suppongo che possa scattare anche quell’accettazione “automatica” che mi sembra delineata dall’art. 485 C.C. (con effetti comunque concreti solo dopo la rinuncia di tutti i chiamati anteriori); dall’altro, la visione “classica” della dottrina per cui la delazione avviene in ordine, e comunque mi pare di aver capito anche che non tutti i notai/tribunali accettino la rinuncia di un chiamato ulteriore se prima non rinunciano tutti i chiamati anteriori.

Forse, però, mi viene in aiuto lo stesso art. 485 C.C. che fissa il termine dei tre mesi non necessariamente dall’apertura della successione, ma anche dalla “notizia della devoluta eredità”, cosa che però non riesco bene ad interpretare se corrisponda al momento in cui si viene a conoscere la dipartita del congiunto, cioè si scopre di essere diventati chiamati all’eredità (devoluzione da intendersi come delazione? così però si tornerebbe all’apertura della successione attraverso la delazione simultanea), oppure se si tratti del momento in cui si scopre che i chiamati anteriori hanno rinunciato. La lettura dell’art. 522 C.C., soprattutto dell’ultimo periodo, mi farebbe propendere per la seconda ipotesi:

“Se il rinunziante e solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.”

Tuttavia, nel dubbio, preferisco chiedere lumi sulla corretta interpretazione da dare. E, già che ci sono, chiedo lumi anche sul termine “notizia”: presuppone una qualche forma di avviso o comunicazione (ma ne dubito), oppure si riferisce alla trascrizione della rinuncia?

Ad ogni modo, il problema non dovrebbe porsi, poichè mi pare di capire dalla precedente risposta che la comproprietà di un immobile per quote indistinte non dovrebbe implicare il possesso di un bene altrui (altrui perchè anche altri ne sono proprietari in maniera indistinguibile, e quindi si eserciterebbe reciprocamente un diritto sulla parte degli altri), ma semplicemente il possesso e tutti i diritti che possono discendere dalla proprietà di un bene di cui si è personalmente proprietari e possessori, seppur limitatamente alla propria quota. Sto sbagliando?

Quanto alla questione delle conseguenze del pignoramento per gli eredi: è possibile che la vendita forzata dei beni pignorati non copra l’intero debito, anche dopo aver tolto eventuali anatocismi, quindi chiunque tra gli eredi che, per un motivo o per un altro, finisse per poter essere considerato erede puro e semplice, potrebbe ritrovarsi il creditore alle porte… Tuttavia, il debito in questione è molto vecchio, l’ultimo atto intterruttivo (che io sappia, proprio il pignoramento) risale a circa vent’anni fa, quindi mi chiedevo se, nel peggiore dei casi, non fosse comunque possibile contestarne la prescrizione.

In particolare, mi interrogavo sulle conseguenze dell’art. 540-bis del Codice di Procedura Civile, qualora applicabile, che prevede appunto la possibilità di procedere con ulteriori pignoramenti a seguito dell’assegnazione al creditore di una somma insufficiente. Questi, se non fraintendo, farebbero parte della stessa procedura esecutiva, quindi la validità del titolo esecutivo non dovrebbe poter essere messa in discussione… Tuttavia, dopo una rilettura mi pare di capire che questo articolo non sia applicabile alle procedure esecutive iniziate prima della sua entrata in vigore; inoltre, avrei anche un piccolo dubbio sulla sua applicabilità ad immobili…

Avrei anche qualche dubbio circa la possibile esistenza di vizi di procedura che potrebbero far estinguere il procedimento, vista la stasi apparente, ma non conosco il dettaglio delle carte nel fascicolo esecutivo, quindi più di tanto non so dire (e non posso fare domande specifiche). A margine, non ho ben compreso come si debbano (o dovessero) effettuare le notifiche richieste dall’art. 599 C.P.C. (non mi risultano comunicazioni individuali fatte a tutti i comproprietari e spedite al domicilio, ma solo la notifica di pignoramento della quota al debitore)

Come credo le abbia già accennato qualcuna delle mie college con cui ci avvicendiamo, lo scopo (o meglio l’ambizione) di questo forum è innanzitutto quello di rendere fruibili alla massa le domande che vengono formulate e le risposte fornite.

Io non posso che complimentarmi con la sua chiarissima esposizione dei fatti, per i riferimenti giurisprudenziali, codistici e normativi che mai cadono inopportuni o inappropriati.

Ma, sfortunatamente, non è questo il luogo per tali tipologie di discussioni specialistiche. Siamo off topic, come si dice in gergo.

Infatti, mi chiedo e le chiedo a chi, nel presente contesto, possa giovare la seppur pregevole trattazione di cui è autore.

Nel web ci sono siti professionali senz’altro più degni ad ospitare post come il suo. Siti in cui questo topic rappresenterebbe manna dal cielo per lettori e forummisti. Se vuole posso fornirle qualche riferimento. Ma, ne sono certa, non sarà necessario …

Concludo con una sintetica risposta alle prime dieci righe: di più, confesso, non sono stata in grado di leggere perché, fra l’altro, chiuso questo intervento, dovrò recarmi al lavoro (del quale non riesco, purtroppo, a fare a meno).

L’accettazione deve avvenire entro tre mesi e quaranta giorni (tre mesi per fare l’inventario e 40gg per decidere) dall’apertura della successione nel caso in cui il chiamato sia in possesso dei beni ereditari. Lei afferma che … la buon’anima non possedeva null’altro che i beni sottoposti a pignoramento ..

In questa evenienza, diciamo fortunata, si puo’ accettare entro il termine di prescrizione del diritto e cioè 10 anni. Punto. E, dunque cadono molte delle sue premesse sulla tortuosità dell’opzione e sul poco tempo per decidere. E cadono, altresì, molte delle sue conclusioni riguardo la possibilità che i chiamati – che abbiano accettato – possano trovarsi i creditori alla porta. Di tempo per decidere se accettare o meno, ne hanno a iosa, fino a 120 mesi. Non è poco e a me sembra abbastanza. Nessun pericolo che i creditori possano bussare alla porta se non dopo due lustri. Insomma, mi sembra ci sia tutto il tempo per respirare.

Se uno solo dei chiamati all’eredità rinuncia con beneficio di inventario, anche tutti gli altri chiamati sono obbligati a rinunciare con beneficio d’inventario.

Questo è quanto. Lasciamo le questioni sulle notizie e sulle delazioni ad altri, che siano in grado di affrontarle meglio di me (ci vuole davvero poco, mi creda).

Prima di lasciarla devo però, mio malgrado, avvertirla: un altro post come quello a cui sto rispondendo, sarà cancellato senza ulteriori avvisi.

STOPPISH

18 Novembre 2011 · Rosaria Proietti

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