Immobile conferito a fondo patrimoniale o donato dopo l’insorgenza del debito – Espropriazione secondo l’articolo 2929 bis del codice civile


Selezione - donazione, selezione - fondo patrimoniale





Ho ricevuto una sentenza di primo grado dove mi impongono la reintegrazione al lavoro di una mia dipendente illegittimamente licenziata: presumiamo che la dipendente opterà per la rinuncia previa la corresponsione di una liquidazione di 15 mensilità con contributi da versare. Il danno è per me non sopportabile, visto anche le relative sanzioni da pagare.

Probabilmente mi aspetto un precetto da un momento all’altro. Vorrei sapere in questa fase se ricorro a un fondo patrimoniale o a una donazione che possano coprire una casa di residenza e un’altra cointestata con le sorelle dato che è una eredità della mamma, sono azioni inutili o possono essere valide dato che per ora c’è solo una sentenza?

Sono a conoscenza che entrambe le disposizioni sono revocabili, ma anche se fatti sull’immediato?

Quando l’atto dispositivo del debitore a titolo gratuito (conferimento al fondo patrimoniale o donazione) abbia per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, sia compiuto successivamente al sorgere del credito, il creditore, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, può promuovere comunque l’esecuzione forzata (l’espropriazione).

Infatti, il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità (fondo patrimoniale) o di alienazione (donazione, trasferimento immobiliare in sede di separazione o divorzio, concessione di ipoteca volontaria) che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia (revocazione dell’atto dispositivo del debitore), se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto dispositivo a titolo non oneroso è stato trascritto.

In pratica, in favore del creditore viene meno la condizione richiesta dall’articolo 2902 del codice civile, consistente nel preventivo ottenimento della sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto compiuto dal debitore (azione revocatoria).

E’ quanto prevede l’articolo 2929 bis del codice civile.

13 Ottobre 2019 · Patrizio Oliva


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