Pignoramento presso terzi e citazione del debitore – Cosa accade se non mi presento in udienza?


Nessun rischio per il debitore se assente all'udienza finalizzata alla determinazione della trattenuta in busta paga o alla sua assegnazione





Dovrei presentarmi in tribunale per il pignoramento dello stipendio essendo debitore, però in quel giorno ho una visita medica vorrei sapere come devo comportarmi.

A norma dell’articolo 543 del codice di procedura civile, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi, nella fattispecie il pignoramento dello stipendio verso il datore di lavoro, si esegue mediante atto notificato personalmente al datore di lavoro e al debitore e deve contenere la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente.

In pratica, però, la partecipazione del debitore alla procedura di pignoramento si limita ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, mettendo in conto che l’omessa dichiarazione o l’irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, comporta che le successive notifiche dicomunicazioni dirette al debitore saranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale.

La citazione di cui all’articolo 543 del codice di procedura civile consiste solamente in un invito al debitore di comparire davanti al giudice del luogo di residenza per conoscere il contenuto della dichiarazione del datore di lavoro circa l’importo dello stipendio erogato nonché l’entità delle eventuali cessioni del quinto e dei pignoramenti in corso.

Il datore di lavoro rende la propria dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata. Tale dichiarazione verrà poi acquisita dal giudice in sede di udienza. Se ne deduce che la presenza del debitore in udienza non è rilevante ai fini della procedura e deve essere intesa come esclusivo mezzo di tutela per conoscere, se ne ha interesse, il contenuto della dichiarazione resa dal proprio datore di lavoro e le decisioni adottate dal giudice in merito alla quota pignorata dello stipendio.

Pertanto il debitore può, se vuole, in occasione della dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio che potrebbe rendere presso la cancelleria del Tribunale, comunicare formalmente la propria assenza nell’udienza di comparizione.

In ogni caso, il rischio che egli corre a fronte di una mancata comparizione in udienza è che il giudice fissi e notifichi alle parti la data di una nuova udienza. Ma si tratta di una ipotesi remota, dal momento che la mancata comparizione del debitore comporterebbe un vantaggio (dilatazione dei tempi di pignoramento) per lo stesso debitore.

10 Giugno 2018 · Loredana Pavolini


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