Presenza del debitore all’udienza di assegnazione della trattenuta stipendiale a seguito di pignoramento


la presenza in udienza del lavoratore debitore, sottoposto ad azione esecutiva, nonché dell’azienda datrice di lavoro, non è obbligatoria





Ho ricevuto il precetto per il pignoramento del quinto dello stipendio da parte di un istituto bancario: all’azienda per cui lavoro è già stato notificato il pignoramento ed ha proceduto a trattenere le somme in accantonamento, nell’attesa dell’udienza che si terrà a breve.

Le mie domande:
1) l’azienda deve presentarsi all’udienza?
2) io devo presentarmi all’udienza?
3) se mi presento, senza legale, mi si potrebbe accordare qualche riduzione percependo io meno di 650 euro /mese (a cui togliamo il quinto) ed avendo la mia convivente (madre dei nostri 2 figli minori) 250 euro/mese di stipendio quando va bene? Siamo in affitto.

Fino qualche anno fa avevo un’azienda e purtroppo le cose di colpo sono andate malissimo non riuscendo più a far fronte agli impegni (personali e di impresa).

Secondo l’articolo 547 del codice di procedura civile, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo (il rappresentante legale dell’azienda datrice di lavoro), personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Quindi, la presenza in udienza del lavoratore debitore, sottoposto ad azione esecutiva, nonché dell’azienda datrice di lavoro, non è obbligatoria: le decisioni del giudice verranno notificate all’uno e all’altra.

Il giudice del pignoramento assume le proprie decisioni in base alla normativa vigente ed alla dichiarazione del terzo: la presenza in udienza del debitore non può in alcun modo servire ad ottenere uno sconto sulla trattenuta, con o senza avvocato. Peraltro, se il giudice concedesse al debitore uno sconto in base alle sue attuali e particolari condizioni economiche, non attenendosi alla vigente normativa, il creditore procedente avrebbe parecchio da ridire e presenterebbe sicuramente ricorso ad altri giudici competenti.

Qualora si ritenesse l’operato del giudice non rispondente alle norme di legge, il debitore, con il supporto di un avvocato, potrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione.

5 Settembre 2022 · Patrizio Oliva


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