Presenza del debitore all’udienza di assegnazione della trattenuta stipendiale a seguito di pignoramento

la presenza in udienza del lavoratore debitore, sottoposto ad azione esecutiva, nonché dell’azienda datrice di lavoro, non è obbligatoria


DOMANDA

Ho ricevuto il precetto per il pignoramento del quinto dello stipendio da parte di un istituto bancario: all'azienda per cui lavoro è già stato notificato il pignoramento ed ha proceduto a trattenere le somme in accantonamento, nell'attesa dell'udienza che si terrà a breve.


RISPOSTA

Secondo l'articolo 547 del codice di procedura civile, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo (il rappresentante legale dell'azienda datrice di lavoro), personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.



5 Settembre 2022 - Patrizio Oliva


Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati

Questo post totalizza 186 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Debiti e recupero crediti » Presenza del debitore all’udienza di assegnazione della trattenuta stipendiale a seguito di pignoramento. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic ponendo un quesito.