Pignoramento pensione e conto corrente – Cosa mi aspetta?





Pignoramento pensione e conto corrente - Cosa mi aspetta?





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Sul mio conto corrente bancario mi viene accreditata mensilmente (il primo giorno di ogni mese) la pensione da ex dirigente dello stato che ammonta attualmente ad euro 3 mila e 243 circa, che rappresenta per me l’unica fonte di reddito e con la quale devo far fronte ai bisogni essenziali della vita quotidiana, oltre ad altri impegni di spesa da tempo programmati (rate mutuo, acquisto auto…).

Ora, essendo stato condannato in sede civile ad euro 50 mila di risarcimento danni a favore della controparte e a circa euro 20 mila per spese legali, chiedo di conoscere con quali criteri verrà concretamente determinata la base impignorabile mensile e, di conseguenza, quella che potrà essere oggetto di pignoramento e quindi di esecuzione da parte del creditore, atteso che la nuova disciplina legale (DL 83/2015) ha individuato (in rialzo) le soglie di impignorabilità (per esigenze vitali minime dell’individuo) della pensione accreditata sul conto corrente.

Col presente quesito, infatti, mi preme conoscere in concreto entro quali limiti ed in che misura potrei subire una esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi ( la banca presso la quale ho aperto il conto), beneficiando mensilmente della predetta pensione.

Ed infine vi chiedo: la determinazione della parte pignorabile verrà effettuata dal creditore procedente o dal giudice?

Ed infine, a seguito della richiesta di pignoramento al terzo, il mio conto corrente verrà bloccato dalla Banca o questa ne consentirà l’utilizzo per la base impignorabile?

Procediamo con ordine, individuando le due tipologie di azione esecutiva a cui lei, debitore inadempiente, potrà essere sottoposto: pignoramento del conto corrente o pignoramento della pensione.

Pignoramento della pensione

In questo caso il terzo pignorato sarà l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il quale, sostanzialmente, nel corso della procedura di pignoramento ed assegnazione, sarà tenuto a comunicare al giudice adito dal creditore, l’esatto ammontare della somma erogata mensilmente al debitore sottoposto ad azione esecutiva, ovvero 3.243 euro. Ora, a partire da gennaio 2018, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro. In base all’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (minimo vitale), mentre la parte eccedente è pignorabile nei limiti del 20% . Essendo, dunque, il minimo vitale attualmente pari a 779,5 euro, la parte pignorabile della sua pensione risulta essere di 2.563,5 per una quota mensile prelevabile di circa 513 euro (arrotondata in eccesso).

Pignoramento del conto corrente

Il pignoramento ordinario del conto corrente, ovvero il pignoramento del conto corrente per crediti azionati in base a sentenza passata in giudicato, è regolato, fra gli altri, dall’articolo 546 del codice di procedura civile: dal giorno in cui riceve l’atto di pignoramento del conto corrente, la banca presso cui il debitore sottoposto ad azione esecutiva intrattiene un rapporto di conto corrente è tenuta, relativamente alle cose e alle somme depositate in conto corrente e nei limiti dell’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Come accennato, nel pignoramento ordinario del conto corrente, la banca è chiamata a svolgere il proprio ruolo di custode dell’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà fino all’assegnazione al creditore procedente della somma stabilita dal giudice (che potrà comprendere, oltre a quanto dovuto dal debitore inadempiente, anche le spese legali sostenute dal creditore nella fase di espropriazione forzata del saldo di conto corrente).

Ora, se sul conto corrente del debitore sottoposto ad azione esecutiva c’è disponibilità almeno pari all’importo corrispondente alla somma precettata aumentata della metà, la banca congela tale disponibilità sottraendola al saldo, ma rendendo possibile l’operatività del conto corrente (riuscendo, così, ad assolvere agli obblighi di custodia che la legge attribuisce al terzo pignorato). Le operazioni non ancora contabilizzate (incasso di assegni emessi, regolamento di acquisti effettuati con carte di credito o revolving), in assenza di adeguata copertura (dopo la riduzione coattiva del saldo disponibile), non andranno a buon fine, con potenziali strascichi negativi come protesti, segnalazione alle centrali rischi e revoca della possibilità di rilasciare assegni.

Con l’ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente di quanto necessario a soddisfare il credito azionato e le spese sostenute, a conclusione dell’iter espropriativo nella procedura ordinaria di pignoramento, la banca potrà rendere nuovamente disponibile nel saldo di conto corrente del debitore, la somma non assegnata dal giudice rispetto all’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà a suo tempo congelato.

Qualora, invece, sul conto corrente del debitore sottoposto ad azione esecutiva non vi sia disponibilità almeno pari all’importo corrispondente alla somma precettata aumentata della metà, la banca è costretta a congelare il conto corrente, rendendolo non più utilizzabile, almeno fino alla dichiarazione dal terzo pignorato circa la consistenza del saldo di conto corrente di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile (non in grado di assicurare la copertura del credito precettato aumentato della metà) e alla successiva ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente della somma prelevata dal saldo di conto corrente. Le operazioni non ancora contabilizzate (incasso di assegni emessi, regolamento di acquisti effettuati con carte di credito o revolving), dopo il blocco di conto corrente, non andranno a buon fine, con potenziali strascichi negativi come protesti, segnalazione alle centrali rischi e revoca della possibilità di rilasciare assegni. Eventuali disposizioni di accredito (anche per stipendio o pensione) non andranno a buon fine e non verranno addebitate al disponente.

In ogni caso, a norma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento: nella fattispecie, dopo l’assegnazione al creditore procedente, delle giacenze disponibili in conto corrente dovranno essere comunque lasciate, nella disponibilità del debitore, almeno 1.359 euro (tre volte la misura massima dell’assegno sociale).

Pignoramento del conto corrente e successivo pignoramento della pensione

Purtroppo non può escludersi lo scenario peggiore, ovvero il pignoramento del conto corrente del debitore seguito, qualora non sia stata assegnato l’importo sufficiente a coprire il credito azionato (somma cristallizzata in sentenza gravata dagli interessi legali dovuti per il ritardato pagamento rispetto alla data di esecutività della sentenza e spese legali sostenute dal creditore nel corso della procedura di pignoramento).

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13 Gennaio 2019 · Simonetta Folliero

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