Assegno di mantenimento e assegno divorzile – Possono essere pignorati alla fonte?





Minimo vitale, pignoramento assegno di mantenimento o divorzile





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Vivo alle Canarie iscritta Aire: ricevo mensilmente un assegno divorzile dall’Italia e in quanto tale devo dichiararlo in Italia.

Il mio conto corrente è in Spagna e in Italia non ho più niente. La domanda e: se non dichiaro e vengo pizzicata, cosa può fare agenzie delle entrate? Può pignorare il mio conto? Pignorarlo alla fonte? Multarmi?

La domanda che la lettrice pone (nel seguito ci riferiremo a lei come Daniela per non dare spazio a inevitabili incombenti ambiguità nell’esposizione) richiede una risposta piuttosto articolata: conviene analizzare subito l’aspetto riguardante l’evenienza di pignoramento alla fonte, vale a dire del pignoramento dei crediti presso terzi. In altre parole, affronteremo subito la questione relativa alla possibilità di pignoramento che l’Agenzia delle Entrate Riscossione (da qui in avanti ADER) può effettuare sul credito che, nel caso specifico, Daniela (presunta futura debitrice dell’Agenzia delle Entrate, per omesso o insufficiente pagamento dell’IRPEF) vanta nei riguardi del soggetto (il suo ex marito) obbligato a corrispondere l’assegno divorzile.

Diciamo subito che l’assegno di mantenimento, corrisposto al coniuge separato, e quello divorzile, di cui è beneficiario l’ex coniuge, costituiscono crediti alimentari e, come tali, possono essere pignorati solo quando l’azione esecutiva viene promossa da un altro creditore alimentare.

Per spiegarci meglio, il pignoramento alla fonte dell’assegno divorzile erogato dall’ex-marito a favore di Daniela potrebbe essere azionato solo da un parente di Daniela al quale, in quanto indigente, venisse riconosciuto il diritto ad un assegno alimentare posto dal giudice a carico di Daniela. O, ancora, il pignoramento direttamente alla fonte dell’assegno divorzile, erogato dall’ex-marito a favore di Daniela, potrebbe essere azionato da un eventuale secondo coniuge di Daniela, divorziato (o separato), a cui Daniela non corrispondesse gli eventuali importi posti a carico della stessa Daniela, in sede di divorzio (o separazione personale).

Per farla breve, la legge stabilisce che i crediti alimentari di cui beneficia un soggetto (Daniela, nella fattispecie) possono esser pignorati solo da chi vanta crediti alimentari a cui è obbligato il medesimo soggetto (il riferimento è sempre a Daniela). Dunque, l’ADER non potrebbe pignorare l’assegno divorzile destinato a Daniela direttamente presso il suo ex marito dal momento che il credito vantato nei confronti di Daniela (debitrice per non aver pagato l’imposta sui redditi delle persone fisiche) sarebbe di natura tributaria e non alimentare.

Tuttavia, se abbiamo utilizzato il condizionale, un motivo c’è. Consideriamo l’ipotesi di due coniugi, marito lavoratore dipendente e moglie casalinga. I due potrebbero separarsi accordandosi per un assegno di mantenimento elevato. Il marito potrebbe dedurre l’assegno di mantenimento dal reddito percepito come lavoratore dipendente e la moglie non pagare affatto l’IRPEF, essendo nullatenente e confidando nella tutela che la normativa vigente attribuisce all’assegno di mantenimento. In pratica, la ratio con cui il legislatore aveva introdotto l’impignorabilità dell’assegno di mantenimento (salvaguardare il coniuge più debole) verrebbe distorta a danno dell’erario.

Per far fronte a situazioni border line come quella appena immaginata, l’avvocatura dello Stato sta spingendo nell’introdurre il principio che l’impignorabilità dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile debba intendersi limitata al solo minimo vitale (che, come sappiamo, è equiparato all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà). L’istanza è stata spesso accolta dai giudici di merito, resta ora da vedere se il nuovo orientamento proposto sarà suggellato dalla giurisprudenza di legittimità, cioè dai giudici della Corte di cassazione.

Quanto sopra, per dire che, se prevelesse il principio appena enunciato, Daniela potrebbe anche vedersi parzialmente pignorato dall’ADER l’assegno divorzile corrisposto dall’ex marito. Facendo i conti della serva, supposto l’assegno divorzile pari a 1.600 euro e il minimo vitale quantificato in 750 euro, Daniela potrebbe vedersi pignorato (direttamente presso l’ex-marito) un importo pari al 20% della differenza fra l’entità dell’assegno divorzile ed il minimo vitale. Salvo errori e/o omissioni stiamo parlando di una quota di pignoramento che si aggirerebbe (nelle ipotesi prese a riferimento) intorno ai 170 euro.

Passiamo adesso all’altra questione, quella del possibile pignoramento da parte dell’ADER del conto corrente intrattenuto da Daniela presso un Istituto di credito spagnolo. Ci troviamo ancora ad esaminare aspetti di pignoramento del debitore presso terzi, dove il terzo, stavolta, è rappresentato dalla banca iberica.

Purtroppo per Daniela, va detto che in ambito europeo (il discorso vale, naturalmente, anche per la Spagna) è relativamente semplice, per l’ADER, pignorare il conto corrente del debitore. E’ pur vero che il pignoramento può interessare solo l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.500 euro) così come stabilisce l’articolo 545 del codice di procedura civile, ma è anche vero che, per ottenere il rispetto di questo obbligo bisognerebbe adire il giudice dell’esecuzione italiano competente ed assicurarsi il supporto di un avvocato: il che equivale a dire che, comunque, è sempre più conveniente lasciar perdere quel residuo a cui si avrebbe diritto in caso di pignoramento del conto corrente.

Infine le multe: è sicuro che l’Agenzia delle entrate infliggerà sanzioni tributarie per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nonché per l’omesso, o insufficiente, versamento per l’imposta dovuta. Il che si tradurrà, inevitabilmente, in un aumento del debito. Resta solo da vedere se, e come, l’ADER riuscirà ad escutere questo debito.

STOPPISH

6 Luglio 2017 · Paolo Rastelli

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