Pignoramento dello stipendio e blocco del conto corrente – Posso chiedere di riutilizzare almeno il conto corrente?


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Ho perso una causa di lavoro e la controparte avendone il titolo (sentenza emessa il 28 Marzo 2018) mi ha già pignorato lo stipendio per un quinto oltre a bloccarmi conto corrente e postepay evolution. La domanda che vorrei porvi e’ la seguente: siccome sono due procedimenti distinti uno per quantificare il debito totale ed uno per incassare le cifre sui conti correnti e confermare il quinto, i giudici hanno rimandato le due udienze una al 4 settembre ed una al 4 ottobre prossimi quando avranno preso la decisione del caso. Posso adempiere al debito solo con il pignoramento del quinto dello stipendio e chiedere di sbloccare i conti correnti?

Il suo conto corrente è stato sottoposto a sequestro conservativo: misura cautelare concessa dal giudice al creditore procedente per evitare che il debitore sottoposto ad azione esecutiva possa liberamente disporre della liquidità depositata.

Paradossalmente, se il conto corrente fosse stato pignorato, la banca avrebbe sottratto dal saldo disponibile, fino a capienza, l’importo dovuto al creditore e lei avrebbe fruito, immediatamente dopo, della piena operatività del rapporto.

Purtroppo, la strategia adottata dal creditore procedente è quella di ottenere dal giudice il pignoramento del conto corrente fino a capienza e il pignoramento dello stipendio del debitore a copertura del debito residuo.

Venendo al quesito da lei posto, il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina (articolo 483 del codice di procedura civile).

Anche la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 6019/2017) ha ribadito che l’azione esecutiva può esplicarsi anche nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.

Quindi, se vuole liberare il conto (o lo stipendio – dipende dalla scelta del creditore) deve affidarsi ad un avvocato per presentare ricorso al giudice dell’esecuzione (sempre ammesso che sia ancora in tempo per opporsi).

Tuttavia devo avvertirla che, fronte di una sua opposizione, il creditore procedente sceglierà, naturalmente, di pignorare il conto corrente e, in mancanza di piena soddisfazione del credito azionato, procederà successivamente a pignorare lo stipendio per il credito eventualmente residuo e non soddisfatto con il primo pignoramento, con aggravio di ulteriori spese legali a carico del debitore.

27 Luglio 2018 · Marzia Ciunfrini

Ho perso una causa e il giudice ha disposto il pignoramento presso terzi sia del conto corrente che dello stipendio.

Ho provato ad aprire un nuovo conto corrente ma me lo rifiutano. Perchè?

Sul conto corrente entra solo lo stipendio, possono pignorare l’intera somma o devono lasciarmi la disponibilità del residuo?

Se lo stipendio arriva sul conto già decurtato del quinto possono trattenermelo anche dalla banca?

Per quanto attiene il diniego di apertura del conto corrente (ricordiamo che il rapporto è bilaterale e richiede necessariamente il consenso di entrambi i contraenti) va detto che gli eventuali eventi pregiudizievoli (pignoramenti) subiti dal debitore aspirante correntista sono noti alla controparte (la banca) trattandosi di dati pubblici provenienti dai tribunali.

La normativa vigente (in particolare l’articolo 545 del codice di procedura civile) in caso di pignoramento del conto corrente, destinato anche a ricevere gli accrediti stipendiali dal datore di lavoro, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nella misura del quinto.

29 Luglio 2018 · Ludmilla Karadzic


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