Pignoramento dello stipendio – Se mia madre mi pignora un quinto come si mette per gli altri creditori?


Pignoramento stipendio





In riferimento all’ultimo intervento, procedo con esempio pratico, per esser sicuro di aver capito: mia madre ha pagato un debito a mio nome di cui era garante per 30 mila euro, ma non mi ha mai inviato ingiunzioni o messe in mora per tale importo. Nel frattempo sono arrivate varie ingiunzioni, sia da privati che esattoriali.

Se mia madre, essendo l’unica a conoscenza del mio luogo di lavoro in Portogallo, intentasse pignoramento sul mio salario, avrebbe diritto ad 1/5, escludendo temporaneamente tutti gli altri creditori privati e diminuendo di fatto la quota disponible per le cartelle esattoriali.

1000 salario
200 pignoramento mia madre
200 cartelle esattoriali ridotte a 160 per lasciarmi i 640 euro previsti come minimo di sussistenza.

Questo è corretto? Mia madre avrebbe possibilità di passare davanti agli altri creditori se giunge per prima al mio datore di lavoro?

Infine nell’ultimo intervento mi si dice che l’usufrutto a figli e moglie sono impugnabili: mi pare sia un’inesattezza. Se chi paga la casa è mia zia, la intesta al bambino (in Portogallo non occorre parere del giudice) con donazione indiretta e dall’ usufrutto a mia moglie (separazione dei beni) non vedo come possa esser attaccabile l’immobile.

Nell’ultimo intervento linkato lei scrive testualmente nel caso in cui dovessi comprare un immobile con un mutuo, cedendo usufrutto vitalizio a mia moglie e mio figlio, credo che a quel punto di attaccabile ci sarebbe la sola nuda proprietà.

Poi si lamenta in questa ennesima, ulteriore, replica sostenendo che mi si dice che l’usufrutto a figli e moglie sono impugnabili: mi pare sia un’inesattezza. Se chi paga la casa è mia zia, la intesta al bambino (in Portogallo non occorre parere del giudice) con donazione indiretta e dall’usufrutto a mia moglie (separazione dei beni) non vedo come possa esser attaccabile l’immobile.

Bravo, anzi no! Purtroppo non abbiamo ancora acquisito la capacità di estrarre dalla lettura del testo che ci viene proposto quello che frulla nella testa di chi scrive. Per la verità, nello scenario che adesso ci propone (per contestare la presunta inesattezza) nemmeno la mura della casa di proprietà della zia sarebbero aggredibili dai creditori del debitore.

Il pignoramento effettuato dalla madre procedente sullo stipendio del figlio impegnerebbe il 20% (200 euro su una busta paga di mille) dello stipendio percepito dal debitore al netto degli oneri fiscali.

Il primo creditore ordinario che adisce il giudice becca il 20%. I successivi creditori ordinari devono attendere che venga soddisfatto il primo creditore ordinario procedente oppure optano per pignorare conto corrente o altri beni.

Per gli stipendi non esiste un minimo vitale impignorabile come nelle pensioni. E’ impignorabile sempre (e solo) la metà dello stipendio netto, anche se il debitore guadagnasse 400 euro/mese.

L’eventuale pignoramento dello stipendio da parte di un creditore esattoriale porterebbe ancora ad un prelievo di 200 euro. Non interverrebbe alcuna limitazione dal momento che la somma dei due pignoramenti arriva a 400 euro e non supera la metà (500 euro) di quanto percepisce il debitore.

3 Aprile 2018 · Ornella De Bellis


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