Pensione pignorata – Si può chiedere il ricalcolo della quota pignorabile secondo la nuova vigente normativa?





Pignoramento pensione





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All’inizio dello scorso anno il Giudice di merito ha concesso il pignoramento della mia pensione, in atto presso l’INPS fino alla fine del 2020. Ciò sulla base della vigente normativa del momento.

Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione ha definito una diversa valutazione della quota pignorabile, a me più favorevole, per la cui applicazione ho chiesto al competente funzionario INPS.

Il cortesissimo suo netto diniego si basa sulla dichiarata Sua necessità di ricevere un nuovo decreto – di rettifica – da parte del giudice del pignoramento.

In via informale, Ho chiesto ad alcuni legali che non condividono tale diniego, poiché, a loro avviso, l’INPS dovrebbe aggiornare automaticamente la quota pignorata, a far data dalla entrata in vigore del su indicato parere della Corte, evitandomi un inutile onerosissimo accesso al già intasatissimo ed inefficiente Tribunale Romano.

A Vostro richiesto parere come stanno effettivamente le cose?

Come debbo realmente comportarmi per ottenere, con i dovuti arretrati,la sancita riduzione della trattenuta?

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà

Così recita il testo dell’articolo 545 del codice di procedura civile dopo le modifiche apportate dall’articolo 13 del decreto legge 83/2015 in tema di Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

La stessa legge, con l’articolo 23 (Disposizioni transitorie e finali) stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 13, si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e precisamente a partire dal 27 giugno 2015.

Per le procedure esecutive iniziate entro questa data, il minimo vitale impignorabile, così come stabilito da giurisprudenza consolidata, resta fissato in un importo pari al solo assegno sociale (senza aumento del 50%).

STOPPISH

20 Ottobre 2016 · Ornella De Bellis

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