La nuova quota impignorabile della pensione (minimo vitale) è pari all’assegno sociale aumentato della metà

Com'è noto, per la determinazione della componente assoggettabile a pignoramento le cose sono differenti a seconda che si tratti di pensioni o stipendi. Per le pensioni entra in gioco il cosiddetto “minimo vitale impignorabile”: al pensionato, infatti, e’ stata riconosciuta fino ad oggi, in sede giudiziale di merito e di legittimità, una componente non pignorabile della pensione necessaria alla sopravvivenza, che è pari a circa 500 euro mese (equivalente al trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS).

Nel decreto legge 83/15 (che ha apportato modifiche all'articolo 545 del codice di procedura civile) è stabilito che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare continuerà ad essere pignorabile nei limiti previsti dal codice di procedura civile, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il nuovo limite di impignorabilità previsto per le pensioni ha integrato l'articolo 545 del codice di procedura civile.

Passando al pratico, e fissando, per comodità di calcolo, in 500 euro mensili il trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS, la quota impignorabile di una pensione di 2.000 euro sale a 750 euro. La quota rimanente di 1.250 sarà pignorabile, ad esempio per crediti ordinari, nella misura del 20%, pari a 250 euro.

Ricordiamo che la Corte costituzionale, assoggettando anche le pensioni al medesimo regime di pignorabilità degli stipendi, aveva tuttavia affermato che spettava alla discrezionalita' del legislatore l’individuazione della parte di pensione non pignorabile in grado di assicurare al pensionato sottoposto ad esecuzione un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita.

La prassi giuridica prevalente, in assenza di uno specifico intervento legislativo in materia, era stata fino ad oggi concorde nell'individuare nel c.d. minimo vitale (circa 500 euro) la soglia di impignorabilità della pensione.

Le nuove norme si applicano immediatamente e trovano applicazione anche con riferimento ai procedimenti già pendenti.

27 Giugno 2015 · Ludmilla Karadzic


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2 risposte a “La nuova quota impignorabile della pensione (minimo vitale) è pari all’assegno sociale aumentato della metà”

  1. lino2307 ha detto:

    Scusate per la domanda, percepisco una pensione di 2.250,00€, perchè allora mi è stato fatto un pignoramento presso terzi (INPS) da parte di Findomestic di 322,00€ anzichè 300,00€? visto che la quota impignorabile da quello che so io leggendo i Vostri articoli, dovrebbe essere pensione sociale + metà ( 750,00€).
    Esempio: 2.250,00€ – 750,00 (quota impignorabile) = 1.500,00€ : 5= 300,00€.
    Perchè allora mi è stato pignorato di più?
    Ringraziandovi anticipatamente chiedo cortesemente risposta da parte Vostra.
    Grazie mille
    Lino

    • Nei nostri articoli di esempio, per semplicità di calcolo, abbiamo indicato l’importo della pensione sociale (a cui viene rapportato il minimo impignorabile) in 700/750 euro. In realtà, l’importo dell’assegno sociale varia di anno in anno e il minimo impignorabile è minore della cifra da noi indicata.

      Il calcolo da lei effettuato si posiziona sul massimo da noi ipotizzato per la quota impignorabile, e questo spiega il lieve scostamento.

      Attualmente l’assegno sociale erogato dall’INPS è di 448 euro. Se lo aumentiamo della metà arriviamo a 672 euro: questo dovrebbe essere il minimo vitale con cui effettuare un calcolo più preciso.

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