Pace fiscale 2018 e bollo auto 2003 – Annullamento delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro e definizione agevolata per la riscossione dei debiti esattoriali affidata a società concessionaria locale


Condono sanatoria rottamazione definizione agevolata delle cartelle esattoriali, sgravio cartella esattoriale





Ho ricevuto un’intimazione di pagamento da parte della Soget (agenzia riscossione crediti) per un bollo auto del 2003 non pagato. L’intimazione è datata giugno 2019. L’ingiunzione risulta notificata nel 2006, iscritto a ruolo nel 2011 e notifica di pagamento 2015.

In aggiunta risulta un provvedimento di fermo in atto per un’altra auto, demolita nel 2017. L’imposta è di euro 140. Mora più spese di notifica e riscossione sono di €75.

Essendo in difficoltà economica con ISEE basso, l’agenzia mi ha proposto di presentare istanza per ottenere il massimo della rateizzazione per l’intero importo.

Sono tenuta a pagare tutto l’importo? O solo l’importo del bollo senza sanzioni?

Oppure non sono tenuta a pagare nulla in base a quanto stabilito nella Pace fiscale 2018 (importi fino a €1000) e dalla Corte di Cassazione con sentenza n°11410/2019? Devo chiedere alla Soget il provvedimento di discarico? o di stralcio della cartella?

Prima di rispondere alla sua domanda è opportuno chiarire che la Pubblica Amministrazione, che chiameremo Centrale (Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero della Giustizia, INAIL, eccetera), è tenuta ad affidare la riscossione coattiva dei propri crediti all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER – ex Equitalia, che viene indicato anche come Agente della Riscossione): ADER emette una cartella esattoriale dopo che la Pubblica Amministrazione Centrale ha iscritto a ruolo un credito accertato come esigibile e ancora non rimborsato dal contribuente debitore, oppure prende in carico, per riscuoterlo coattivamente, il credito portato da un avviso di addebito immediatamente esecutivo emesso dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o da un avviso di accertamento immediatamente esecutivo emanato dall’Agenzia delle Entrate.

La Pubblica Amministrazione, che indicheremo come Locale o Periferica (Comuni, Regioni, Camere di Commercio), invece, possono liberamente scegliere se affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate (sanzioni amministrative, tra cui quelle irrogate per violazione al Codice della strada, tributi locali, tassa automobilistica o bollo auto) ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) oppure provvedere autonomamente tramite propri uffici o società delegate (Concessionari locali della riscossione), attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale o di pagamento (diverso dalla cartella esattoriale) regolato dal Regio Decreto 639/1910.

Il bollo auto è di competenza regionale e la Regione in cui lei risiede ha scelto di affidare la riscossione coattiva della tassa automobilistica (bollo auto) ad una società concessionaria locale che si chiama SOGET e che non è l’Agente della Riscossione.

Ora, per tornare a bomba, l’articolo 4 (stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) del decreto legge 119/2018, prevede che i debiti di importo residuo, alla data del 19 dicembre 2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.

Si tratta della disposizione discussa, e ribadita, dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza (11410/2019) da lei citata. Ma che riguarda i carichi debitori la cui riscossione coattiva era stata affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e non a SOGET. Quindi lei non ne può eccepire, nella fattispecie, l’applicazione.

Per quanto attiene invece la possibilità di aderire, entro il 31 luglio 2019, alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione ter) per i carichi debitori derivanti dalle ingiunzioni fiscali notificate dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 dalle società concessionarie locali come SOGET, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora, ma versando solo capitale, interessi legali e aggio, va aggiunto che il decreto legge 34/2019 (misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), entrato in vigore il primo maggio 2019, all’articolo 15 prevede che le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni – con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Regio decreto 639/1910, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione locali – potranno stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, daranno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

In breve, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni che volessero adottare un provvedimento di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dovranno indicare il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; le modalità con cui il debitore potrà manifestare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata; i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Non le resta quindi che informarsi presso gli uffici della SOGET oppure accedere al sito della concessionaria locale della riscossione, alla pagina dedicata alla definizione agevolata , seguendo le istruzioni ivi riportate per accedere al beneficio della definizione agevolata (rottamazione ter per le ingiunzioni di pagamento) che le consentirà di risparmiare sanzioni ed interessi di mora (circa 75 euro, nella fattispecie) per il ritardato versamento della tassa automobilistica (bollo auto).

17 Luglio 2019 · Ornella De Bellis


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