Definizione agevolata bis delle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione » 6 cose da sapere assolutamente

Definizione agevolata bis delle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione » 6 cose da sapere assolutamente

In merito alla definizione agevolata (o rottamazione) bis delle cartelle esattoriali proposta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, vi proponiamo sei possibili domande che la maggior parte di voi si sta chiedendo: ecco le risposte che cercavate da tempo.

  1. Non ho pagato la prima (o unica) rata di luglio, né la seconda di settembre 2017, come previsto dal Dl n.

    193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016.Posso mettermi in regola?

    Il decreto legge n. 148/2017 prevede che è possibile rimettersi in regola con i pagamenti relativi alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione delle cartelle, pagando (senza ulteriori addebiti) entro il 30 novembre 2017:

    • gli importi della rata scaduta nel mese di luglio 2017 (prima o unica rata);
    • gli importi della rata scaduta nel mese di settembre 2017;

    Rimane invariata la scadenza della rata di novembre 2017 che deve essere pagata entro il giorno 30.

  2. Prima di pagare la rata o le rate non saldate, devo comunicarlo ad Agenzia delle entrate-Riscossione?

    No, il decreto legge n. 148/2017 prevede che chi paga la rata o le rate relative alla definizione agevolata scadute a luglio e settembre 2017, non deve darne comunicazione ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

  3. Ho già pagato, ma non ho rispettato le scadenze previste (luglio e/o settembre 2017) nel mio piano di rateizzazione. La mia definizione agevolata è ancora valida?

    Il decreto legge n. 148/2017 ha fissato la scadenza di pagamento delle rate di luglio e settembre 2017, al prossimo 30 novembre.

    Pertanto, se il contribuente ha già pagato, seppur in ritardo, la definizione agevolata è ancora valida.

    Per non perdere i benefici previsti, dovranno essere rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto dal contribuente al momento dell'adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

  4. Dopo aver pagato quanto dovuto entro il 30 novembre, cosa succede?

    Il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione indicate al momento dell'adesione alla definizione agevolata che, come previsto dal decreto legge n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016, fissa la eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta e ultima a settembre 2018.

  5. Posso pagare le rate scadute a luglio e a settembre utilizzando i bollettini che mi erano stati inviati da Equitalia?

    Sì, è possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati dall'Agente della riscossione insieme alla comunicazione delle somme dovute.

    Restano validi anche i bollettini relativi alle eventuali rate successive, se richieste nell'istanza di adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

  6. Dove posso pagare?

    Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

    • portale del sito di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ;
    • App EquiClick;
    • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • sportelli bancari;
    • uffici postali;
    • home banking;
    • punti Sisal e Lottomatica;
    • tabaccai convenzionati con Banca 5;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
    • compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione

27 Ottobre 2017 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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8 risposte a “Definizione agevolata bis delle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione » 6 cose da sapere assolutamente”

  1. Anonimo ha detto:

    Un saluto a tutto lo Staff.
    Ho aderito alla rottamazione 2019 pagando gli importi alle rispettive scadenze. La prossima rata è a fine mese di giugno. Posso rimandarla o sono obbligato a pagare alla scadenza?
    Grazie

  2. Anonimo ha detto:

    Gentilissima Ornella,

    la ringrazio per l’attenzione.

    Per dovere di cronaca Le racconto la novità emersa stamane:

    mi sono recato personalmente presso l’ADER ed ho scoperto che la
    DEFINIZIONE AGEVOLATA presentata ad aprile 2017 da mio padre era stata
    RIFIUTATA con lettera PEC il 31.05.2017. Motivo: mancato pagamento
    delle rate scadute al 31.12.2016 del piano di RATEIZZAZIONE presentato
    a ottobre 2016 da mio padre. Se ricorda Le avevo accennato che lo
    stesso commercialista invitò a pagare la sola 1^ rata del piano in
    quanto avrebbe proceduto alla DEFINIZIONE AGEVOLATA! Ma la legge
    parlava già chiaro!!

    Mi sono documentato immediatamente e probabilmente potremmo presentare
    ISTANZA DEFINIZINE AGEVOLATA ENTRO IL 31 DICEMBRE P.V. (aperta per
    coloro i quali era stata rifiutata come noi).

    E’ il caso di chi non è stato ammesso alla precedente rottamazione
    perché aveva interrotto entro il 31 dicembre 2016 un precedente piano
    di rateazione concesso entro il 24 ottobre 2016. In questo caso,
    bisogna presentare una specifica domanda, entro il 31 dicembre 2017,
    utilizzando il modello DA-R, e poi pagare le rate scadute entro il 31
    maggio 2018.

    Speriamo si possa accedere in questo modo in qualità di erede….

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Relativamente ai soli carichi compresi in piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore potrà estinguere il debito con la definizione agevolata, senza corrispondere cioè le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive presentando, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’agente della riscossione e pagando in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non pagate.

      Sicuramente si tratta di una facoltà estesa all’erede, il quale è chiamato a rispondere delle obbligazioni del de cuius, ma anche ad esercitare i diritti che al de cuius erano riservati.

      E grazie per il prezioso feedback, anche da parte della collega Ornella.

  3. Anonimo ha detto:

    RICHIESTA URGENTE

    Ho bisogno di un consulto urgente in quanto il prossimo 30 novembre vi è una scadenza importante, Le illustro la situazione:
    – mio padre, deceduto ad aprile 2017, è stato raggiunto da una cartella esattoriale del 2007 per imposte INVIM non pagate nel 1984;
    – ad ottobre 2016 chiede ed ottiene un piano di RATEIZZAZIONE di 72 rate pagando solamente la prima rata di 488 euro;
    – pochissimi giorni prima di venire meno, chiede ed ottiene la ROTTAMAZIONE del debito senza interessi e sanzioni da pagare in due rate entro luglio 2017 e aprire 2018;
    – dopo la sua morte il commercialista ci ha detto di attendere una nuova comunicazione dall’AGENZIA DELLE ENTRATE e che il debito sarebbe passato all’erede e che da lì avremmo fatto una nuova richiesta di rottamazione,
    – con la manovra in approvazione si parla del rinvio dal 30 novembre al 7 dicembre per sanare le omissioni delle rate non pagate a luglio (art. 1 dl 148/2017 e successiva legge conversione) e che non ci saranno ripescaggi con prossima rottamazione per chi ha aderito a quella scadente il 21.04. 2017.
    – documentandomi ho avuto modo di leggere che all’erede vengono trasmessi gli interessi MORATORI che sono invece ora esclusi nella rottamazione avviata dal defunto.

    Alla luce di quanto sopra cosa mi consiglia di fare?

    Pagare entro il 7 dicembre i bollettini ricevuti da mio padre o attendere come dice il commercialista per poi richiedere rottamazione a nome dell’erede?
    La ringrazio anticipatamente

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Il commercialista, molto probabilmente, basa la sua scelta sul fatto che la cartella esattoriale intestata all’erede e consegnata all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2017 sia comunque agevolabile dall’erede, se lo era quella destinata al defunto.

      Ma se così non fosse, se l’erede non avesse più diritto alla definizione agevolata, pur evitando per legge il pagamento delle sanzioni, sarebbe comunque obbligato al pagamento degli interessi moratori.

      Io trovo giuste e molto sensate le considerazioni da lei qui svolte, ed avendo la possibilità di adempiere, non ricorrendo problematiche di quote da ripartire con altri coeredi, provvederei senz’altro a pagare entro il 7 dicembre i bollettini ricevuti da suo padre.

      Comunque, le suggerisco di consultarsi prima con il suo commercialista, in quanto è sempre possibile che lui sia a conoscenza di fatti e circostanze, a lei ignoti, che farebbero preferire di attendere la notifica di una nuova cartella esattoriale all’erede.

  4. Gargiulo Luigi ha detto:

    Se non riesco a pagare la terza rata con scadenza il 30 novenbre 2017 (ho pagato regolarmente le rate di luglio e settembre) posso essere ammesso alla rottamazione bis facendo domanda entro il 31 dicembre c.a. e così spostare la rata di novembre nel nuovo piano di definizione agevolata?

    • L’ipotesi da lei formulata non è prevista dalla nuova normativa. Entro il 31 dicembre 2017 possono presentare domanda di riammissione solo coloro che non erano stati ammessi al beneficio della prima rottamazione del 2016 per non aver pagato, nei termini, le rate di piani di dilazione in scadenza al 24 ottobre 2016.

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