Nuovo condominio e spese da affrontare – Tabelle millesimali o quote uguali?





Condominio, ripartizione spese condominiali





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Sono andato a vivere da due anni in un nuovo condominio, di recente costruzione: visti i pochi, ancora, proprietari non è stato adottato, per adesso, un regolamento e soprattutto delle tabelle millesimali.

Per il momento abbiamo ripartito le spese da sostenere per quote uguali.

Adesso, però, si presentano degli impegni economici più consistenti.

Siccome io dispongo di un appartamento molto più piccolo degli altri, non mi sembra giusto pagare la stessa somma di chi ha una casa il doppio più grande della mia.

Dunque, come posso agire? Come faccio se mancano le tabelle millesimali?

Come noto, la costituzione di un condomino è una situazione che avviene di fatto, senza bisogno di atti formali, di delibere o di permessi: dal momento in cui i proprietari di un immobile diventano almeno due si forma automaticamente un condomino sulle parti comuni dell’edificio.

Comunque, la costituzione di un condomino non richiede necessariamente l’adozione di un regolamento e la nomina di un amministratore.

Se non c’è il regolamento di condominio, vengono applicate le norme del codice civile che regolano la materia e che disciplinano gli aspetti essenziali della vita di un edificio, la gestione delle parti comuni, gli usi che ne possono fare i vari condomini ecc.

Il problema però, avviene col fatto che, quando manca regolamento, non vengono approvate le tabelle millesimali per calcolare la ripartizione delle spese.

E dunque, come lei lamenta, che succede nel caso di una spesa onerosa, se uno o più condomini, giustamente, si rifiutano di pagare la stessa quota di un inquilino con appartamento di maggiore misura?

Ebbene, per le spese valgono sempre i millesimi, anche se manca la tabella.

La mancanza di tabelle millesimali non giustifica la pari ripartizione di un credito condominiale: salvo diversa convenzione, infatti, la somma andrà divisa in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino.

Lo afferma la Corte di Cassazione, con ordinanza 4259/18.

Dunque, in questi casi, se non si trova accordo, andrà conferito al giudice il compito di dividere l’entità del contributo dovuto da ciascuno conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà.

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28 Febbraio 2018 · Giovanni Napoletano

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