Nuovo atto di precetto – Possono pignorare l’indennità di disoccupazione?


Indennità di disoccupazione, pignoramento indennità di disoccupazione





Ho ricevuto stamani un nuovo atto di precetto, si tratta di vari indebitamenti fatti dal mio ex marito, ci siamo separati nel 2011 e divorziati nel 2014.

Lui attualmente è residente all’estero ed io convivo nell’abitazione del mio nuovo compagno, non lavoro ho un piccolo sussidio di disoccupazione, cosa può succedermi?

Un primo creditore nel 2012 mi ha fatto decreto ingiuntivo e all’epoca lavoravo e mi avevano pignorato 1/6 dello stipendio, poi ho perso il lavoro e dei creditori più nulla.

Dopo anni di silenzi oggi torna l’incubo, sono preoccupata per l’abitazione del mio compagno e se dovessi trovare un nuovo lavoro automaticamente mi pignorano di nuovo?

L’indennità di disoccupazione ha natura previdenziale: l’articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Ora, l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.

Attualmente, l’importo dell’assegno sociale è pari a 448 euro: pertanto la sola parte dell’indennità di disoccupazione che eccede i 672 euro (importo dell’assegno sociale aumentato della metà) può essere pignorata nella misura di un quinto.

Non deve preoccuparsi per azioni esecutive sull’immobile di proprietà del suo compagno, ma di un eventuale pignoramento (di arredi) presso la residenza del debitore.

Se dovesse trovare un nuovo impiego, non è esclusa la possibilità di un pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro.

21 Giugno 2016 · Ornella De Bellis


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