A gennaio 2015 mi sono cancellato dall’anagrafe del comune italiano di residenza e sono stato inseritio nella lista transitoria di quelli che se entro 12 mesi non si iscrivono all’aire vengono inseriti nella lista degli irreperibili e segnalati al prefetto.
Ad aprile 2015 ho conseguito la regolare residenza in messico e il 15 maggio ho portato all’ambasciata i documenti per l’iscrizione all’AIRE di cui sono in possesso di ricevuta.
Per l’aggiornamento della banca dati del Comune, l’ambasciata mi ha comunicato ci vorranno circa 90 gg per “tempi italiani burocratici”.
In data 15 giugno ho saputo che è stata appesa alla casa comunale un avviso di accertamento a mio nome seppur cancellato dalle liste anagrafiche da gennaio 2015 e per di più in possesso di ricevuta della richiesta di iscrizione all’Aire in data anteriore.
La notifica diventa nulla perchè avrebbero dovuto notificarmela all’estero? Per i “tempi burocratici italiani” l’agenzia delle entrate perde i suoi soldi? Se la notifica è da ritenersi nulla anche eventuali e successive cartelle equitalia decadono?
L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di provenienza.
Fino a quando non siano decorsi i 90 giorni, la regolare notifica di un atto al soggetto incluso nella lista transitoria delle persone senza dimora (p.s.d.) che abbia presentato formale istanza di iscrizione all’AIRE, va effettuata con affissione all’albo pretorio del Comune in cui il soggetto è presente fra i senza fissa dimora.
Fermo restando che la notifica dell’avviso di accertamento a cui lei si riferisce è stata correttamente perfezionata, in generale, per eccepire il vizio di notifica di un atto di natura fiscale è necessario impugnare innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale un conseguente atto notificato al destinatario (ad esempio la cartella esattoriale) o un qualsiasi provvedimento esecutivo (iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento) del quale il destinatario viene a conoscenza.
E’ evidente che il vizio di notifica che interessi un avviso di accertamento, dichiarato nullo in sede giudiziale, rende nulli anche tutti gli atti ed i provvedimenti esecutivi conseguenti.
20 Giugno 2015 · Simone di Saintjust
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